La verifica idoneità tecnico-professionale (ITP) dei fornitori è un obbligo normativo cardine per chiunque affidi lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ma chi, concretamente, è tenuto a occuparsene? E in base a quali norme si definisce questa responsabilità?
In questo articolo troverai:
- Un’analisi essenziale dei riferimenti legislativi (Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08).
- La definizione di idoneità tecnico-professionale secondo il legislatore.
- Le figure chiave coinvolte (Committente, Datore di Lavoro, Responsabile dei Lavori).
Se desideri un’analisi ancora più operativa su come svolgere la verifica, quali documenti richiedere e quali software usare, leggi il nostro articolo di approfondimento dedicato alla “Guida completa per le aziende sulla Verifica ITP”.
Quale norma di legge stabilisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori? Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 disciplina la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in due contesti principali:
- Nell’ambito del Titolo I (cioè in qualsiasi azienda privata o pubblica) e specificatamente all’art. 26 comma 1, lettera a) si stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.
- Nell’ambito invece del Titolo IV (cioè nei cantieri temporanei e mobili) all’art 90 comma 9, lettera a), impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Titolo I – Art. 26
- Si rivolge al Datore di Lavoro committente.
- Obbliga quest’ultimo a verificare l’ITP di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi prima di assegnare l’incarico.
- Richiesta e valutazione di documenti come DURC, Visura Camerale, eventuali attestati di formazione, ecc.
Titolo IV – Art. 90
- Riguarda i cantieri temporanei e mobili.
- Oltre al Datore di Lavoro, entra in gioco anche la figura del Responsabile dei Lavori.
- L’obbligo di verifica si fa ancora più dettagliato, richiedendo la conformità ad allegati specifici (es. Allegato XVII), con piani operativi di sicurezza (POS), attestati di formazione, documenti di coordinamento.
Cosa è l’idoneità tecnico professionale di un’impresa? La definizione del legislatore
Nel Titolo IV all’art. 89 comma 1 lettera l) l’idoneità tecnico-professionale viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Anche nell’ambito di numerose sentenze della Corte di Cassazione si ribadisce il ruolo centrale del Committente che ha l’obbligo di qualificare i fornitori non solo attraverso la verifica di alcuni documenti (es. DURC o Visura Camerale) ma anche attraverso un processo di selezione che tiene in considerazione parametri fondamentali quali:
- Capacità organizzative (visionabili attraverso DVR, organigrammi, Camerale, ecc.)
- Esperienza pregressa in lavori equivalenti (portfolio aziendale, importo commesse, tipologia di lavori svolti in passato)
- Disponibilità di forza lavoro e mezzi (visionabili attraverso autocertificazioni sull’organico medio annuo, parco mezzi e attrezzature, ecc.)
- Competenze e organizzazione in materia di sicurezza (qualifica referenti, conoscenza delle tematiche di sicurezza, livello di formazione del personale).
Chi è il committente ai fini della verifica idoneità tecnico professionale?
Anche in questo caso bisogna distinguere la funzione del Committente in ambito Titolo I e Titolo IV.
In titolo I il Committente coincide col il Datore di Lavoro e su questi ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’ITP dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.
In Titolo I il Datore di lavoro ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso l’istituto della delega ad un dirigente delegato.
In Titolo IV, ovvero nei cantieri temporanei e mobili, il Committente in ambito privato è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera ovvero il proprietario del bene immobile oggetto di realizzazione o di adeguamento, mentre in ambito pubblico è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
In quest’ultimo caso, il Committente ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma altamente consigliata nel momento in cui il Committente privato non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.
Importante: In entrambi i casi, restano in capo al Committente (o a chi da lui delegato) responsabilità penali e civili qualora la verifica ITP non venga effettuata o risulti incompleta, soprattutto in caso di incidenti o infortuni.
I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi
Anche in questo caso è importante definire le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in Titolo I e IV.
In Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
- Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)
A questi documenti (secondo la nostra esperienza) anche se non espressamente indicati nel testo di legge devono inoltre essere richiesti:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- Polizza RC
Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (link) in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.
Inoltre, in seguito alle recenti normative introdotte, è obbligatorio richiedere la Patente a Crediti per coloro che operano nei cantieri, al fine di garantire che abbiano acquisito le competenze specifiche e idonee per svolgere in sicurezza le attività previste.
Per un ulteriore approfondimento su tema puoi leggere la linea guida dell’INAIL “L’elaborazione del DUVRI” edizione 2013 all’interno della quale puoi trovare indicazioni specifiche sulle modalità di verifica dell’ITP dei fornitori.
Obblighi del Committente in sede di scelta dei fornitori e durante l’esecuzione dei lavori
Va comunque sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia e complessità dei lavori da svolgere al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in eligendo”.
Si sottolinea inoltre che tale verifica non si conclude al momento della scelta dell’impresa chiamata a svolgere il lavoro, ma prosegue durante tutte le attività del fornitore o l’iter di realizzazione dell’opera al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in vigilando”.
Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di definire chiaramente sia in Titolo I che in Titolo IV:
- Una procedura di controllo e gestione dell’ITP dei fornitori
- Una procedura di gestione ingressi dei fornitori
- Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come SafetyoneClick
- Un’informazione/formazione puntuale e approfondita sulla modalità di verifica dell’ITP da parte di tutte le funzioni coinvolte
Sentenze della Corte di Cassazione sull’idoneità tecnico professionale: responsabilità e obblighi
Numerose sentenze (es. Cass. Pen. Sez. IV n. 12019/2017, n. 11111/2015, n. 22391/2016) ribadiscono come:
- Il Committente abbia un ruolo centrale nella qualifica dei fornitori.
- Non basta un controllo formale: occorre un processo di valutazione serio, pena la responsabilità in caso di infortuni.
- La mancanza o l’inesattezza dei documenti (DURC, DVR, certificati di formazione, ecc.) può portare a sanzioni penali e risarcimenti elevati.
Come semplificare la verifica dell’idoneità tecnico professionale
Per evitare errori e ottimizzare i tempi, molte aziende scelgono di:
- Implementare procedure interne chiare (chi raccoglie i documenti, chi li valuta, chi comunica ai fornitori gli esiti).
- Digitalizzare il processo con un software di gestione documentale e scadenze, come SafetyoneClick (ne parliamo nel nostro articolo di approfondimento).
- Esternalizzare a professionisti esterni la qualifica dei fornitori, assicurando la conformità con il D.Lgs. 81/08.
Conclusioni
Chi si occupa della verifica ITP? In definitiva, il Committente (Datore di Lavoro in Titolo I, Responsabile dei Lavori in Titolo IV, o soggetto delegato) ha l’obbligo giuridico di qualificare e controllare fornitori e imprese appaltatrici. Questa responsabilità richiede tempo, competenze e un approccio strutturato per evitare sanzioni e, soprattutto, tutelare la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti.
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