È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 contenente norme sull’estensione dell’utilizzo del Green Pass..
L’obbligo di utilizzo del Green Pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro resterà valido almeno fino al 15 gennaio 2022 e coinvolge tutte le tipologie di aziende, sia pubbliche che private e tutti i lavoratori, anche autonomi e professionisti. Non viene richiesto l’uso del “super Green Pass”.
Quali sono le modalità di controllo del Green Pass da parte del Datore di Lavoro?
Il Datore di Lavoro deve effettuare il controllo della Certificazione Verde con le modalità previste dal D.P.C.M. 17/06/2021:
- Definisce le modalità di controllo del Green pass. I controlli devono essere eseguiti prioritariamente all’atto dell’ingresso in azienda (ciò dipende dall’organizzazione aziendale) procedendo anche a campione;
Nota: Si suggerisce di inviare tempestivamente una mail/comunicazione a tutto il personale interno e ai fornitori circa le modalità di controllo del Green Pass definite in azienda, precisando che la sostituzione/falsificazione del Green Pass comporta un reato penale per uso di atto falso/falsità materiale.
- Individua ed incarica formalmente il personale addetto al controllo della certificazione verde. L’incaricato, a tale scopo, potrà utilizzare la App VerificaC19 o dispositivo che rispetti i requisiti richiesti (QR Code, sistema che mostri graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa etc..). L’incaricato deve ricevere dal Datore di lavoro precise istruzioni allegate alla nomina (già presenti nel modulo che potete ricevere per email compilando il form sotto);
Nota: si suggerisce di nominare l’incaricato alla verifica della Certificazione Verde Covid-19 mediante un specifico modulo di Designazione.
Compila il form sotto per ricevere tramite e-mail il modulo.
Il controllo della certificazione deve essere effettuata dal Datore di Lavoro nei confronti di chiunque svolga la prestazione lavorativa all’interno della propria azienda, anche sulla base di contratti esterni (non solo ai dipendenti, ma anche a collaboratori, fornitori etc..).
NOTA BENE: Il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa infatti riferimento al lavoro agile o al telelavoro).
Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Inoltre, all’articolo 3 del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021 n. 165, sono state aggiunte le seguenti frasi:
“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Qual è la durata del Green Pass?
La «certificazione verde» o «Green pass» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come modificato dal D.L. del 16/09/2021 e dal D.L 26/11/2021 risulta valida nei seguenti casi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1, 2 o 3 dosi) – VALIDITA’ 9 MESI
NB: la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando sono previste due dosi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto – VALIDITA’ 6 MESI
- effettuazione di test antigenico rapido (VALIDITA’ 48H) o molecolare (VALIDITA’ 72 ORE) (COSTO A CARICO DEL LAVORATORE) con esito negativo;
La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, il soggetto sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Quali sono le sanzioni per il Datore di Lavoro e per i lavoratori?
Nel Decreto-Legge, viene indicato che, in caso di mancata adozione delle misure organizzative per la verifica della Certificazione Verde, il Datore di Lavoro è sanzionabile con una multa da 400 a 1.000 euro.
Per i lavoratori trovati senza idonea documentazione Green Pass o apposita esenzione, è prevista la sanzione da 600 a 1.500 euro.
Chi non ha il green pass e non può accedere ai luoghi di lavoro, è invece considerato assente ingiustificato, ma non è sospeso; lo è solo in aziende private con meno di 15 dipendenti per agevolarne la sostituzione (è comunque esclusa la possibilità di licenziamento).
La Privacy viene garantita?
La verifica del Green pass consiste nella consultazione di dati riferiti a una persona fisica, e ricade pertanto a pieno titolo nell’ambito di applicazione del GDPR. L’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 consente ai Datori di Lavoro di delegare con atto formale l’operazione a uno specifico incaricato. L’art. 29 del GDPR, a questo proposito, impone che siano impartite apposite istruzioni all’autorizzato al trattamento.
Quali sono le attività o i servizi dove è richiesta la Certificazione Verde?
Secondo quanto specificatamente riportato nella sezione FAQ del sito del Governo il Decreto Legge sopraindicato, in aggiunta alle previgenti disposizioni normative, prevedono l’obbligo di possedere ed esibire il Certificato Verde per:
- Il personale delle Amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche esterni, che svolgono attività lavorative o formative nelle pubbliche amministrazioni;
- per tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione sono necessari per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati per l’accesso agli uffici giudiziari. L’obbligo non si estende ad avvocati, difensori, consulenti, periti, testimoni etc.
- partecipare a cerimonie civili e religiose
- accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti o per accedere in residenze sanitarie assistenziali, strutture residenziali per anziani (RSA) e altre strutture residenziali e socioassistenziali similari;
- accompagnatori di pazienti per permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori;
- entrare e uscire da zone classificate “zona rossa” o “zona arancione“
- accedere ai ristoranti (sale al chiuso), compresi i ristoranti interni ad alberghi e strutture ricettive riservati ai clienti che vi alloggiano;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei e altri istituti e luoghi similari;
- piscine, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- parchi tematici e di divertimento, centri termali, con esclusione per l’accesso ad attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
- per utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aerei, navi e traghetti (esclusi quelli operanti sullo Stretto di Messina), treni di tipo Inter City e Alta Velocità, autobus su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e/o adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.
- per accedere a scuole e università: ad esclusione di bambini e studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione (esclusi i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori), il personale scolastico e chiunque debba accedere a strutture scolastiche, servizi per l’infanzia, corsi serali, corsi per adulti etc, personale, studenti e chiunque accede alle strutture universitarie.
L’obbligo di green pass per accedere a scuole e università resta in vigore fino al 31.12.2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122).