Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo
La sicurezza sul lavoro costituisce un aspetto essenziale per ogni organizzazione aziendale e non è a caso il legislatore è intervenuto molte volte per trattare questa materia, effettuando di volta in volta modifiche e integrazioni.
La sicurezza sul lavoro è attualmente normata da uno specifico decreto, noto anche come TUSL o Testo Unico Sicurezza Lavoro, un testo che nel 2008 ha abrogato molte leggi previgenti riguardanti la sicurezza sul lavoro, inglobandole e integrandole in un unico corpus normativo.
Tra le principali leggi abrogate troviamo:
- Il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 (spesso denominato Legge 626) è la legge che fu emanata per recepire in Italia otto direttive della Comunità Europea, finalizzate alla promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e per prescrive misure di tutela da applicare nei luoghi di lavoro, in tutti i settori, pubblici e privati. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo I dello stesso.
- Decreto Legislativo 494 del 14 agosto 1996 (spesso denominato Direttiva cantieri) è la legge di recepimento di una direttiva Comunitaria, riguardante la sicurezza del lavoro nei cantieri edili. La legge fu abrogata dal TUSL e inserita nel Titolo IV dello stesso.
Tralasciando la normativa specifica di settore, hanno inoltre una particolare rilevanza:
- L’articolo 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
- Gli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione, all’interno dei quali viene sottolineato che le iniziative economiche e lavorative devono tenere in considerazione i diritti del lavoratore, evitando tassativamente di arrecare danno o ledere la sicurezza, la dignità e la libertà di quest’ultimo.
- Lo Statuto dei Lavoratori (art. 9 – Legge 300/1970), una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro, a cui va il merito di aver introdotto modifiche sia dal lato del miglioramento delle condizioni di lavoro che da quello dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
Cosa è il D.lgs. 81/08 o Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL)?
Il D.lgs. 81/08 o TUSL è un decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2008, costituito da 306 articoli e 52 allegati, che rappresenta oggi il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro elenca dettagliatamente gli obblighi a cui il Datore di Lavoro deve adempiere per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.
Esso si basa su principi ben definiti come:
- valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda
- eliminare o ridurre tali rischi, sostituendoli – se possibile – alla fonte
- limitare l’utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro
- effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori
- informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza (es: corsi sicurezza sul lavoro)
- consultare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- programmare e attuare idonee misure di sicurezza
- attivare la sorveglianza sanitaria, quando necessaria
- vigilare sull’effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.
La normativa precisa che tali obblighi “non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
All’interno del Titolo I del Decreto 81 08 vengono definiti ruoli, compiti e responsabilità delle principali figure partecipi della sicurezza sul lavoro:
- Datore di Lavoro
- Dirigente per la Sicurezza sul lavoro
- Preposto per la Sicurezza sul lavoro
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP
- Medico Competente
- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS
- Addetti alla gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso)
- Lavoratori
Quando si applica il D.lgs. 81 08?
Il D.lgs. 81/2008, come già indicato, si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si applica:
- Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere
- Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti i lavoratori.
Il TUSL riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro.
Quali sono le principali regole definite dal TUSL?
Fare un elenco di tutte le misure previste e presenti nel Dlgs. 81/08 non è semplice, in quanto molto articolato.
Possiamo però citare le principali misure (alcune già riportate nei paragrafi precedenti) applicabili a tutte le forme di lavoro subordinato o autonomo.
- Adozione di un sistema di gestione della sicurezza
- Analisi, gestione e riduzione dei rischi
- Individuazione e nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Stesura del DVR e delle valutazioni dei rischi specifici
- Definizione di procedure, protocolli e istruzioni atte a garantire la salubrità degli ambienti, nonché la salute e sicurezza dei lavoratori
- Applicazione della sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e RLS
- Addestramento per uso DPI, macchine e sostanze chimiche.
Tutto ciò è finalizzato alla diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro.
Quali argomenti specifici tratta la legge 81?
Il D.lgs. 81/2008 impone di fatto al Datore di lavoro l’obbligo di adozione di un sistema di gestione della sicurezza e della salute attraverso:
- l’individuazione dei fattori di rischio
- la riduzione dei fattori di rischio e la quantificazione del rischio residuo
- l’adozione di strategie di mitigazione e gestione del rischio a livello tecnologico, organizzativo e operativo
- il monitoraggio delle misure preventive e protettive messe in atto.
Nello specifico il D.lgs. 81/2008 è attualmente costituito da 14 Titoli e 52 Allegati:
- Titolo I – Disposizioni generali
- Titolo II – Luoghi di lavoro
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V – Segnaletica di sicurezza
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- Titolo VII – Videoterminali
- Titolo VIII – Agenti fisici – Rischi di esposizione al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici (CEM), alle radiazioni ottiche artificiali (ROA)
- Titolo IX – Sostanze pericolose – Agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto
- Titolo X – Agenti biologici
- Titolo X-bis – Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Titolo XI – Atmosfere esplosive (ATEX)
- Titolo XII – Disposizioni penali
- Titolo XIII – Disposizioni finali
- ALLEGATO I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
- ALLEGATO II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
- ALLEGATO 3A – Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
- ALLEGATO 3B – Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
- ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
- ALLEGATO V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto … (omissis)
- ALLEGATO VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
- ALLEGATO VII – Verifiche di attrezzature
- ALLEGATO VIII – Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- ALLEGATO IX –Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
- ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
- ALLEGATO XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- ALLEGATO XII – Contenuto della notifica preliminare
- ALLEGATO XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, per i posti di lavoro nei cantieri
- ALLEGATO XIV – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
- ALLEGATO XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- ALLEGATO XVI – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale
- ALLEGATO XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- ALLEGATO XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- ALLEGATO XX – Costruzione e impiego di scale portatili – autorizzazione ai laboratori di certificazione
- ALLEGATO XXI – Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- ALLEGATO XXII – Contenuti minimi del PI.M.U.S.
- ALLEGATO XXIII – Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- ALLEGATO XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- ALLEGATO XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- ALLEGATO XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
- ALLEGATO XXVII – Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
- ALLEGATO XXVIII – Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e per la segnalazione delle vie di circolazione
- ALLEGATO XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi
- ALLEGATO XXX – Prescrizioni per i segnali acustici
- ALLEGATO XXXI – Prescrizioni per la comunicazione verbale
- ALLEGATO XXXII – Prescrizioni per i segnali gestuali
- ALLEGATO XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi
- ALLEGATO XXXIV – Videoterminali
- ALLEGATO XXXV – Agenti fisici
- ALLEGATO XXXVI – Campi elettromagnetici
- ALLEGATO XXXVII – Radiazioni ottiche
- ALLEGATO XXXVIII – Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XXXIX – Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- ALLEGATO XL – Divieti
- ALLEGATO XLI – Metodiche standardizzate di misurazione
- ALLEGATO XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi
- ALLEGATO XLIII – Valori limite di esposizione professionale
- ALLEGATO XLIV – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- ALLEGATO XLV – Segnale di rischio biologico
- ALLEGATO XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
- ALLEGATO XLVII – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
- ALLEGATO XLVIII – Specifiche per processi industriali
- ALLEGATO XLIX – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- ALLEGATO L – Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
- ALLEGATO LI – Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Documento di Valutazione dei Rischi
Una delle misure generali più importanti introdotte dalla legge 626 e oggi previste dal TUSL è rappresentata dalla valutazione dei rischi. La legge fa riferimento anche ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori, come il rischio da stress correlato, il rischio chimico, il rischio correlato all’utilizzo del videoterminale etc.
A tal riguardo, il principale obbligo previsto dal legislatore è la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Il DVR deve contenere i seguenti elementi:
- La relazione sulla valutazione dei rischi, in cui sono indicati i criteri adottati per stabilire le misure di protezione e prevenzione implementate (per esempio nella prevenzione incendi) e i dispositivi di protezione utilizzati
- Il programma delle procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza delle strutture e infrastrutture aziendali
- L’individuazione delle mansioni cui sono correlati rischi specifici, legate ad esempio all’utilizzo di impianti o particolari attrezzature.
La responsabilità della redazione del DVR è del datore di lavoro, il quale generalmente lo predispone con il supporto del RSPP interno o di un RSPP esterno e con la consulenza di esperti per le valutazioni dei rischi specifici.
Il DVR viene inoltre preso in visione dal Medico Competente (e integrato ove necessario) e dal RLS.
Conclusioni
Il mancato rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro dà luogo a sanzioni amministrative e in molti casi penali.
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