Il D.lgs. 81/2008 definisce i campi elettromagnetici “campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz”.
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) appartiene alle radiazioni non ionizzanti (all’interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche). Si propagano tramite onde elettromagnetiche e, nonostante derivino da sorgenti naturali o artificiali, non sono visibili ad occhio nudo. L’esposizione del corpo umano a campi elettromagnetici costituisce, quindi, una fonte di rischio per la salute dei lavoratori.
Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.
Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a CEM?
Gli effetti derivanti da esposizione a campi elettromagnetici possono essere:
- Diretti;
- Indiretti;
Gli effetti diretti derivano da un’interazione diretta dei campi con il corpo umano; sono immediatamente riscontrabili, e possono provocare:
- Nausea;
- Riscaldamento del corpo;
- Effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.
Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta a campi elettromagnetici, esistono effetti indiretti da tenere in considerazione, quali:
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici;
- Interferenze con dispositivi medici (ad esempio stimolatori cardiaci, defibrillatori, protesi articolari);
- Innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
- Effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing;
- Scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.
Alcuni gruppi di lavoratori (ad esempio i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, protesi, ecc.) sono considerati particolarmente sensibili ad esposizione a campi magnetici.
Inoltre, mentre la maggior parte degli effetti da esposizione a campi elettromagnetici compaiono immediatamente (aritmie, malfunzionamento pacemaker, contrazioni muscolari), alcuni effetti possono manifestarsi a distanza di tempo.
Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio campi elettromagnetici deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.
Quali sono le sorgenti di campi elettromagnetici?
In quasi tutti i luoghi di lavoro, i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici, generati quando si utilizza energia elettrica. Qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette, infatti, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Le sorgenti di campi elettromagnetici, che possono provocare un elevato livello di esposizione negli ambienti di lavoro, sono molteplici. Tra queste:
- Saldature ad arco o ad alta frequenza;
- Forni a induzione per la fusione di metalli;
- Elettrodotti, parchi eolici e fotovoltaici;
- Ogni installazione elettrica con intensità di corrente di fase maggiore di 100 A;
- Riscaldatori a microonde, ad induzione magnetica;
- Sistemi per la Risonanza Magnetica Nucleare (NMR).
Valutazione rischio CEM: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?
La valutazione rischio CEM è l’analisi del livello di esposizione a campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.
La valutazione del rischio campi elettromagnetici, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.
L’art. 209 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio campi elettromagnetici all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.
Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’allegato XXXVI;
- tutti gli effetti, diretti e indiretti, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti al rischio.
Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio CEM?
La valutazione rischio campi elettromagnetici è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a campi elettromagnetici risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).
L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:
- Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.
Qualora i livelli di esposizione a campi elettromagnetici siano superiori ai valori d’azione, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 211 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.
Valutazione rischio CEM: ogni quanti anni va aggiornata?
L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
I motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio campi elettromagnetici sono:
- L’introduzione di nuovi macchinari;
- La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di esposizione a campi elettromagnetici;
- Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.
Da quanto sopra, emerge che la valutazione del rischio CEM debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
Misure di prevenzione e protezione del rischio campi elettromagnetici
Per ridurre gli effetti provocati da esposizione a campi elettromagnetici, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:
- Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore;
- Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a campi elettromagnetici rilevante;
- Utilizzo di DPI adeguati.
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