Quale normativa impone l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?
La predisposizione del PSC è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (TUS) nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile di seguito denominato “cantiere” cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Nello specifico l’ALLEGATO X definisce come cantieri:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Come si evince tantissime attività rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, dalla ristrutturazione di un appartamento, all’adeguamento impiantistico di uno stabilimento ad una sistemazione forestale.
Chi predispone il Piano di sicurezza e Coordinamento per un cantiere?
Nell’ambito di un cantiere, il soggetto che ha l’obbligo e le competenze per predisporre il PSC, è il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
I compiti e le responsabilità di questi sono definiti dall’art.91 del D.Lgs. 81/08.
Il CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte provvede alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e alla predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera (FT).
Quando è obbligatorio il Piano di sicurezza e Coordinamento?
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale, come già indicato, ha l’obbligo di predisporre il PSC.
Quali responsabilità ha il Committente in merito ai contenuti del PSC?
L’Articolo 93 del TUS – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – al comma 2 stabilisce che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 91, comma 1” ovvero dalla verifica della corretta predisposizione del PSC.
Risulta evidente che nella maggior parte dei casi il Committente (specie se privato) non ha le competenze tecniche per verificare l’idoneità di questo documento, ma questo non esclude un profilo di corresponsabilità specie nell’ambito di interventi edilizi complessi o in relazione alla scelta del CSP basata solo su criteri di natura economica.
Ma come si evitano responsabilità civili e penali sull’adeguatezza del PSC?
Gli aspetti che il Committente (specie se azienda) deve valutare sono:
- Requisiti del CSP tramite richiesta dello specifico attestato di CSP/CSE e relativi aggiornamenti (validità quinquennale)
- Competenze del CSP attraverso l’analisi delle esperienze pregresse su lavori analoghi (tramite il CV)
- Rispetto dei contenuti minimi del PSC.
Su quest’ultimo tema (più complesso da analizzare) il nostro suggerimento è di verificare se rispetta in modo macroscopico le specifiche indicate nel successivo paragrafo ed in particolare se:
- è specifico e di dettaglio del cantiere in oggetto
- contiene foto ed elaborati grafici
- contiene un cronoprogramma dei lavori
- valuta i rischi (anche interferenziali) correlati alle singole fasi di lavoro
Quali sono i contenuti minimi del PSC? Analisi dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
Secondo quanto previsto dall’Allegato XV del TUS il PSC deve contenere:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con le generalità del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di intervento e una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle specifiche progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche delle stesse;
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, riportante i nominativi e riferimenti dei soggetti già individuati quali: RdL, CSP e CSE e delle principali funzioni con ruoli apicali in materia di sicurezza
- una specifica sezione (da compilarsi a cura del CSE) con l’elenco delle imprese esecutrici e relativi riferimenti (sedi e nominativi datori di lavoro);
- una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- l’indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, nonché delle misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni
- l’indicazione delle prescrizioni operative e delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
- le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le modalità organizzative finalizzate alla cooperazione, al coordinamento, nonché alla reciproca informazione, fra i datori di lavoro;
- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
- l’analisi della durata prevista delle fasi di lavoro e delle sottofasi di lavoro desunta dal cronoprogramma dei lavori fornito dalla Committenza
- il calcolo dell’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- la stima dei costi della sicurezza
In relazione al punto 2.1.3 dell’Allegato XV devono essere inoltre indicate le procedure complementari e di dettaglio al PSC correlate alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei POS.
In riferimento all’area di cantiere, il PSC deve contenere inoltre l’analisi degli elementi connessi allo stato dei luoghi che possano determinare criticità interferenziali quali:
- presenza di linee aeree e di sottoservizi
- fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione al traffico veicolare circostante
- eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante (come ad esempio rumore, polveri, caduta materiale dall’alto).
Il PSC deve inoltre prendere in analisi le fasi e sottofasi di lavoro valutando i rischi potenzialmente presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione al rischio di:
- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
- seppellimento negli scavi
- caduta dall’alto
- derivanti dalle demolizioni e dalle manutenzioni delle parti conservate
- incendio ed esplosione per lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
- elettrocuzione
- rumore
- correlato all’uso di sostanze chimiche.
Il PSC, inoltre per ogni elemento di cui ai precedenti punti dovrà riportare:
- le scelte progettuali ed organizzative finalizzate alla definizione delle misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di ogni singola fase dii lavoro nonché le relative le misure di coordinamento
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, il PSC riporterà inoltre:
- un’analisi dettagliata delle interferenze lavorative con l’ausilio del cronoprogramma dei lavori
- le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni
- nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi
- le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Il PSC inoltre dovrà essere corredato da elaborati grafici, relativi agli aspetti della sicurezza, comprendenti i fasaggi delle lavorazioni e tavole esplicative degli apprestamenti (tra cui ponteggi ed opere provvisionali) e delle fasi operative di maggior criticità.
PSC: perché rivolgersi a degli esperti di sicurezza cantieri?
Troppo spesso, nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile, i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) sono costretti ad affrontare molteplici tematiche, dalla progettazione alla direzione lavori, dall’efficienza energetica a quelle strutturale, dalle pratiche edilizie a quelle catastali.
Risulta evidente che solo professionisti specializzati nella sicurezza e igiene del lavoro sono in grado di gestire al meglio tutte le tematiche inerenti la sicurezza cantieri, predisponendo PSC conformi ai requisiti di legge e tutelanti per i Committenti
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