Dopo molti anni di attesa, in attuazione dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 riguardante la Prevenzioni Incendi nei luoghi di lavoro è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 che è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo anno.
Scopo del presente articolo è di fornire ai lettori un quadro di sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto in materia di Piani di Emergenza, prove di evacuazione, formazione e aggiornamento degli addetti antincendio nonché requisiti minimi per i docenti che erogano corsi di formazione antincendio.
Quando si applica il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021?
Il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro come definiti dall’art 62 del TUS ovvero “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Ne consegue che il Decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro.
Quando entra in vigore il Decreto 2 settembre 2021?
Il Decreto entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ovvero un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’entrata in vigore prevede l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del DM 10 marzo 1998.
Quando è obbligatorio il Piano di Emergenza?
Nell’art. 2 comma 2 si stabilisce quando è obbligatorio il Piano di emergenza ovvero nei:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ovvero attività soggette a obbligo di SCIA VVF (Allegato I DPR 151/2011)
Nel caso in cui non sussiste l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza il Datore di Lavoro è comunque obbligato ad “adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio” da riportare nel DVR (art. 2 comma 4).
Quali sono i contenuti del Piano di Emergenza?
In riferimento a quanto previsto dal nuovo Decreto il Piano di Emergenza deve contenere quantomeno:
- L’elenco degli addetti alla gestione delle emergenze (art. 2 comma 3). Il numero degli addetti deve essere congruo in relazione a turnazioni o assenza prevedibili;
- Le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
- Le procedure per l’evacuazione;
- Le disposizioni per la chiamata ai VVF e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- Le specifiche procedure per assistere le persone con esigenze particolari o speciali;
Inoltre, il Piano deve analizzare:
- le caratteristiche dei luoghi, con specifico riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione/formazione fornito ai lavoratori.
Inoltre, il Piano di emergenza deve essere predisposto su chiare istruzioni scritte e deve includere:
- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni (es. telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza);
- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità (es. Responsabile evacuazione);
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da adottarsi per i lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco e per fornire la necessaria assistenza durante il loro intervento;
Quali sono le novità importanti sui contenuti del Piano di Emergenza?
Il Decreto prevede l’obbligo di includere anche una o più planimetrie nelle quali si riportano almeno:
- le caratteristiche distributive del luogo;
- destinazione d’uso delle varie aree;
- vie di esodo;
- compartimentazioni antincendio;
Nonché l’ubicazione di:
- sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- allarmi e centrale di controllo;
- interruttore generale dell’alimentazione elettrica;
- valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- locali a rischio specifico;
- presidi di primo soccorso;
- ascensori utilizzabili in caso di incendio.
Quando si deve aggiornare il Piano di Emergenza?
Il Piano di emergenza deve essere aggiornato in caso di modifiche che possano cambiare le misure di prevenzione e protezione. In caso di aggiornamento del Piano si deve prevedere un aggiornamento dell’informativa ai lavoratori e alle squadre di emergenza.
Cosa prevede il Decreto per l’assistenza in caso di incendio alle persone con esigenze speciali?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare le particolari necessità, in caso di emergenza, correlate alla possibile presenza di persone con “esigenze speciali” e deve tenerne conto nella definizione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione (es. tutoraggio disabili).
Ha inoltre l’obbligo di valutare quanto sopra per altre persone con esigenze speciali che possono accedere ai luoghi di lavoro (es. donne in stato di gravidanza, persone anziane, persone con disabilità temporanee e bambini).
Si sottolinea inoltre che il Decreto prevede l’obbligo di indicare nel Piano di Emergenza le misure a supporto delle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie (esempio modalità di diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali quali luci, scritte etc.)
Il principale riferimento è la norma UNI EN 17210 – Accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito – Requisiti funzionali.
Quali sono le misure semplificate per la gestione dell’emergenza per gli esercizi aperti al pubblico?
Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (esclusi quelli soggetti a SCIA VVF o all’interno di edifici complessi con presenza di affollamento) il datore di lavoro ha la possibilità di predisporre solo la planimetria di emergenza e riportare indicazioni schematiche sui contenuti di cui al Piano di Emergenza.
Ogni quanto devono essere svolte le esercitazioni antincendio?
Ove ricorre l’obbligo del Piano di emergenza i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
Come devono essere svolte le esercitazioni antincendio?
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
- la percorrenza delle vie d’esodo;
- l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.
Ove ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le persone normalmente presenti durante l’esercizio dell’attività quali ad esempio utenti, pubblico, appaltatori, personale delle ditte di manutenzione etc.
Inoltre, per lo svolgimento delle esercitazioni il datore di Lavoro deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di documentare l’evidenza delle esercitazioni.
Inoltre, se all’interno della stessa struttura/edificio coesistono più datori di lavoro, è obbligatoria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, per la pianificazione e realizzazione delle esercitazioni antincendio.
Quando sono previste ulteriori esercitazioni antincendio?
Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione antincendio in caso di:
- azioni correttive per la risoluzione di gravi criticità emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento sostanziale del numero dei lavoratori o dell’affollamento;
- modifiche del sistema di evacuazione.
Quali sono i nuovi obblighi informativi/formativi ai lavoratori in materia di antincendio?
Nell’Allegato I si sottolinea l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio secondo le indicazioni riportate nell’allegato stesso, nonché l’obbligo di formare tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione li espone.
Quali sono i contenuti dell’informazione/formazione antincendio per i lavoratori?
Sempre nell’Allegato I si indica che l’informazione e la formazione antincendio devono riguardare i seguenti argomenti:
- rischi di incendio e di esplosione correlati all’attività svolta;
- rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni dei lavoratori;
- misure di prevenzione e di protezione incendi nei luoghi di lavoro con riferimento ad accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (es. uso degli ascensori e modalità di apertura);
- ubicazione vie d’esodo;
- procedure da adottare in caso di incendio e in particolare informazioni inerenti le azioni da attuare in caso di incendio quali: l’azionamento dell’allarme, le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro, le modalità di chiamata dei VVF.
- i nominativi dei lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (addetti lotta antincendio, addetti evacuazione, addetti primo soccorso);
- il nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Inoltre, si sottolinea che l’informazione e la formazione “devono essere basate sulla valutazione dei rischi e devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa”.
Quali sono i contenuti dell’informazione/formazione antincendio per i fornitori, manutentori o subappaltatori?
Nell’Allegato I al Decreto si precisa che devono essere fornite adeguate e specifiche informazioni agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire “che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione”
Tale aspetto, aggiungiamo noi può essere gestito inserendo tali informative all’interno del DUVRI o trasmettendo copia semplificata del Piano di Emergenza a fornitori, manutentori e appaltatori.
Nei casi in cui i luoghi di lavoro siano di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi all’utilizzo di apposita cartellonistica, mentre nei luoghi di lavoro con presenza di soggetti stranieri è suggerito l’impiego di avvisi anche in lingua straniera.
Ogni quanto deve essere aggiornata la formazione degli addetti antincendio?
Dopo molti anni di incertezze sulla periodicità di aggiornamento degli addetti antincendio, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 “gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III”.
Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 7 del Decreto “Se, alla data di entrata in vigore del Decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso”.
Quali sono le novità sui contenuti dei corsi di formazione degli addetti antincendio?
Per quanto attiene le novità introdotto dal Decreto sulla formazione del personale incaricato della prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze, si rimanda ad uno specifico articolo in corso di predisposizione.
Quando è previsto l’obbligo di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio?
Nell’allegato IV del Decreto si indicano i luoghi ove si svolgono attività ad alto rischio incendio, per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi conseguano l’attestato di idoneità tecnica. Tali luoghi sono, a titolo esemplificativo, fabbriche e depositi di esplosivi, alberghi con oltre 100 posti letto, strutture sanitarie etc.)
Per visionare l’elenco completo si rimanda all’Allegato IV.
Chi può erogare i corsi antincendio?
Oltre ai Vigile del Fuoco possono erogare corsi antincendio tutti i soggetti pubblici o privati che si avvalgano di docenti in possesso di specifici requisiti professionali o formativi (art. 5 comma 6). Tali requisiti sono indicati all’art. 6 in cui si specifica che i docenti devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere di uno dei seguenti requisiti:
- a) documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato un corso di formazione di 60 ore per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dai VVF;
- c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno secondo il D.Lgs.139/2006 (ovvero essere Tecnici della prevenzione Incendi) ed aver seguito un corso di tipo C della durata di 12 ore (esercitazioni pratiche);
- d) rientrare tra il personale ex VVF con almeno 10 anni di esperienza.
Per i docenti della sola parte teorica o della sola parte pratica nell’art. 6 sono indicati specifici requisiti tecnico-professionali.
Per quanto attiene i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi Antincendio si rimanda alle specifiche di cui all’Allegato V.
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I corsi antincendio erogati da Safetyone nonchè l’assistenza e consulenza nella gestione delle problematiche antincendio rispettano già da molti anni i requisiti richiesti dal Decreto.
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