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La valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti

IN QUESTO ARTICOLO:

I rischi per le lavoratrici gestanti

Il contesto lavorativo può comportare un serio problema per tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di salute ottimali e, a maggior ragione, può rappresentare una fonte di rischio, da non sottovalutare, per tutte le lavoratrici in gravidanza. Semplici attività svolte quotidianamente in tutta sicurezza possono assumere, per la lavoratrice in gravidanza, le fattezze di un pericolo da non trascurare.

Le fonti normative

Due sono le fonti normative che si occupano di valutazione del rischio delle lavoratrici gestanti e della loro tutela: il D.Lgs. 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza, e il D.Lgs. 151/2001. Recita il Testo Unico per la sicurezza nell’articolo 28:

“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), [..] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Il D.Lgs. 151/2001 raccoglie e coordina tutte le disposizioni in materia che fino al 2001 si sono succedute nella legislazione italiana, ed estende la tutela della maternità, che originariamente comprendeva le sole lavoratrici subordinate, anche ad altre tipologie di lavoratrici: lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste ed ai titolari di rapporti di lavoro atipici o discontinui.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Come già visto il Testo Unico sulla sicurezza (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08) pone in capo al Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi e anche la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Il D.Lgs. 151, oltre a ribadire l’obbligo di valutazione introduce anche l’obbligo di informazione, nell’articolo 11 commi 1 e 2 afferma:

  1. […] il datore di lavoro, […], valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L’obbligo di informazione […], e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

La valutazione del rischio

Il Datore di Lavoro in tema di valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, insieme al Medico Competente, e informando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve valutare:

  • le mansioni in azienda;
  • la presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001;
  • le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati alla gravidanza;
  • l’esposizione ai rischi associati alla gravidanza dal D.Lgs. 151/2001 delle lavoratrici gestanti

Il Datore di Lavoro infine deve predisporre:

  • adeguate misure di protezione e prevenzione.
  • informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione delle lavoratrici gestanti

Nella valutazione devono essere considerate anche le situazioni di rischio legate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.

Le tutele del D.Lgs. 151/2001

Il Decreto Legislativo 151/2001 stabilisce alcune disposizioni per garantire la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio. In particolare, prevede le seguenti disposizioni:

  • Astensione obbligatoria (congedo di maternità): Durante il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi (art. 16), vige il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro.
  • Divieto di adibire le lavoratrici gestanti a lavori faticosi, trasporto e sollevamento di pesi, e lavori pericolosi e insalubri. In questi casi le lavoratrici devono essere assegnate ad altre mansioni.
  • Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in relazione a:
    • L’esposizione ad agenti fisici che possono danneggiare il feto o causare il distacco della placenta.
    • L’esposizione ad agenti chimici o biologici noti per mettere a rischio la salute delle gestanti e dei nascituri.
    • Processi o condizioni di lavoro.
  • Divieto di lavoro notturno: Le lavoratrici non possono essere impiegate nel lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento in cui viene confermata la gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
  • Permessi retribuiti per esami prenatali: Le lavoratrici gestanti hanno il diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche durante l’orario di lavoro.

Le misure di prevenzione per la gravidanza

I lavori vietati perché faticosi, pericolosi e insalubri sono indicati negli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001. Tra questi ci sono lavori e attività forse non più diffusi come un tempo, e ce ne sono invece che costituiscono frequente e comune per le lavoratrici gestanti:

  • lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
  • attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell’orario lavorativo);
  • lavori su scale, impalcature e pedane;
  • lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
  • lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
  • lavori in orario notturno;
  • lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
  • lavori in quota o in spazi confinati;
  • lavori che espongono a rischio biologico, chimico o cancerogeno;

Nel caso di lavori vietati in periodo di gravidanza il datore di lavoro attua le seguenti disposizioni preventive:

  • assegna alla lavoratrice un’altra mansione che non la esponga a rischi;
  • modifica le condizioni di lavoro, l’orario o il luogo lavorativo, eliminando così l’esposizione al rischio;
  • quando le due opzioni sopra citate risultano impraticabili richiede l’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice gestante presso l’Ispettorato del Lavoro.

Facciamo un esempio; nel caso del lavoro notturno il Datore di Lavoro può ricorrere ad una riorganizzazione degli orari al fine di eliminare il fattore di rischio, rappresentato dall’orario dalle 24 alle 6, che per le donne è vietato dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 del D.Lgs. 151/2001).

In ogni caso, ed è bene ricordarlo, il Datore di Lavoro, è sempre obbligato a informare le lavoratrici, e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione stabilite.

Gli obblighi e le responsabilità delle lavoratrici

Anche le lavoratrici hanno un obbligo: informare tempestivamente il Datore di Lavoro, nel caso in cui la valutazione del rischio abbia evidenziato un rischio per la loro mansione, del proprio stato di gravidanza. Naturalmente questo allo scopo di permettere all’azienda di assolvere ai propri obblighi in materia di tutela della maternità e attivare le azioni di prevenzione.

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