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Il Dirigente per la sicurezza: compiti e responsabilità

IN QUESTO ARTICOLO:

L’organizzazione delle figure che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro può considerarsi piramidale: al vertice troviamo il Datore di Lavoro, nel gradino successivo si posiziona la figura del Dirigente, al quale fa capo il preposto che vigila operativamente su tutti i lavoratori.

Gli altri ruoli principali nell’ambito dell’Organigramma della sicurezza di una qualunque azienda italiana con almeno un dipendente sono quello di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In questo articolo proveremo a disegnare il ritratto del Dirigente, dando una definizione del ruolo e riassumendo i principali obblighi.

Chi è il Dirigente per la sicurezza?

Il Dirigente, come riportato nel D.Lgs. 81/2008 all’articolo 2 comma d), è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Nel Testo Unico sulla sicurezza non si menziona quindi la figura del “Dirigente per la sicurezza” ma semplicemente quella di Dirigente. Ne consegue che con il primo termine ci si riferisce alla figura, compiti e responsabilità del Dirigente secondo quanto espressamente indicato dal TUS stesso.

Nell’ultimo decennio innumerevoli grandi Aziende hanno interpretato tale definizione in modo estensivo, nominando come Dirigenti per la sicurezza anche figure non inquadrate lavorativamente come Dirigenti.

A nostro avviso, stante il ruolo di garante organizzativo della sicurezza in azienda nonché le indicazioni della Giurisprudenza, tale scelta appare come una forzatura nel momento in cui il soggetto che ricopre il ruolo di dirigente per la sicurezza non ha fattivamente un potere gerarchico e funzionale all’interno dell’azienda.

Suggeriamo quindi, nell’interesse sia dei Datori di Lavoro, che dei Dirigenti di fare in modo che ruolo e qualifica corrispondano, al fine di poter dimostrare che il Sistema di Gestione della Sicurezza è correttamente strutturato.

Quali sono gli obblighi del Dirigente?

Gli obblighi del Dirigente sono definiti dall’art. 18 del TUS e coincidono con quelli del Datore di Lavoro nei limiti delle attribuzioni e competenze a questi conferiti. Ne consegue che la responsabilità sulla corretta attuazione delle norme di sicurezza è correlata a quanto specificatamente indicato nella lettera di nomina (o Job Description) e al fattivo ruolo ricoperto all’interno dell’azienda.

Volendo fare una sintesi dei principali compiti del Dirigente, escludendo le attività non delegabili del Datore di Lavoro (ovvero valutazione dei rischi e nomina del RSPP) possiamo affermare che il Dirigente ha il compito di:

  • nominare il Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria e inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
  • individuare e nominare gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso);
  • individuare e nominare i preposti;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”;
  • fornire i dispositivi di protezione individuali ai lavoratori e assicurarsi che vengano utilizzati;
  • assicurarsi che solo i lavoratori con specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori;
  • informare i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
  • Predisporre il DUVRI
  • Convocare la riunione periodica della sicurezza di cui all’art. 35.

Quali sono le responsabilità del Dirigente?

Per quel che riguarda le responsabilità di questa figura, abbiamo già detto che egli ricopre il ruolo di garante organizzativo della sicurezza all’interno dell’azienda o della sua area di competenza. Pertanto, si occuperà di vigilare e attuare tutte le normative previste nel Testo Unico della sicurezza sul lavoro.

Un aiuto per definire le responsabilità del Dirigente può essere dato da una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 2005 n. 19903):

colui che nell’osservanza delle direttive programmatiche ricevute dal datore di lavoro, ha comunque i poteri e quindi è in grado di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda e/o ad un suo ramo o settore autonomo, assumendo tutte le corrispondenti responsabilità di alto livello“.

Quali sono i criteri per individuare il Dirigente?

Per identificare la figura del Dirigente possono essere utili i seguenti criteri:

  • deve possedere la capacità di prendere decisioni anche di impatto per l’azienda o per la sua area di competenza;
  • deve possedere autonomia nelle decisioni che derivano dal suo ruolo;
  • deve di fatto ricoprire la figura di “braccio destro” del Datore di Lavoro.

Chi è il Dirigente delegato

Nel caso in cui il Datore di Lavoro decida di trasferire quota parte delle responsabilità civili e penali di cui al già citato art. 18, questi può avvalersi dell’istituto della delega, individuando uno o più dirigenti come “dirigenti delegati”. Tale delega, che viene formalizzata con un atto notarile, implica un fattivo trasferimento (oltre che di responsabilità) anche di poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro, attraverso tale istituto, ha la possibilità di trasferire quasi tutti i suoi compiti (ad esclusione della nomina del RSPP e della valutazione dei rischi – DVR) ad uno o più soggetti interni all’azienda. Risulta implicito che il trasferimento di compiti e responsabilità come datore di lavoro possano essere legittimamente conferito ad un soggetto che abbia i requisiti ed il giusto inquadramento all’interno dell’Azienda, con funzioni definibili come “apicali”.

Sempre nel Decreto Legislativo 81/08, in particolare all’articolo 16, sono elencate le caratteristiche della delega di funzioni affinché sia valida:

  • deve recare “data certa”;
  • il delegato deve possedere “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”;
  • deve attribuire “al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”;
  • deve attribuire “al delegato l’autonomia di spesa necessaria alla svolgimento delle funzioni delegate”;
  • deve essere “accettata dal delegato per iscritto”.
  • alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Si ricorda però che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro” il quale dovrà sempre sorvegliare l’operato del suo delegato (culpa in vigilando).

I criteri di scelta del Dirigente: una sentenza della cassazione

A conclusione di questo articolo forniamo un interessante spunto di approfondimento sulle modalità di selezione dei Dirigenti.

Partiamo da una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 2021 n.30900): nella fattispecie un dipendente faceva ricorso contro la società in quanto la scelta per la promozione a dirigente, che aveva favorito altri colleghi, era viziata dalla mancanza di motivazione. La società applicava il CCNL che stabiliva che per l’attribuzione del ruolo dirigenziale era necessaria una procedura che valutava requisiti oggettivi (la laurea, ad esempio) e requisiti soggettivi, che fanno riferimento alla professionalità del lavoratore. Il lavoratore sosteneva che questa violazione gli aveva fatto perdere le chances; dall’altra parte, la società si difendeva sostenendo la discrezionalità della scelta.

La Cassazione ha osservato che nonostante fosse una semplice procedura di valutazione, il Datore di Lavoro aveva l’obbligo di motivarne le scelte, in particolare:

a) anche nella procedura valutativa, ove la promozione si effettua non attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede il datore ha l’onere di dare della scelta, come pure dell’applicazione degli indicati criteri, adeguata motivazione, cui ogni interessato in quanto formalmente legittimato alla scelta ha diritto;

b) l’illegittimità dell’atto per mancanza di motivazione costituisce una situazione idonea ad arrecare in sé il danno da perdita di chances in capo al lavoratore avente diritto alla valutazione in quanto in possesso dei requisiti formali per essere sottoposto a valutazione, restando incerta solo la misura del danno”.

Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, obbligando il Datore di Lavoro al pagamento delle spese processuali.

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