Il D. lgs. 81/08 sancisce l’obbligo al Datore di Lavoro di valutare tutti i potenziali rischi ai quali i suoi dipendenti potrebbero essere esposti, tra questi rientra anche il rischio che deriva dall’esposizione a radiazione UV.
Dopo aver individuato quali attività rientrano nella valutazione ed esaminato gli effetti dell’esposizione, forniremo alcune misure per l’organizzazione del lavoro (su turni, creazione di zone d’ombra, etc) e adozione di mezzi di protezione personali (come cappelli e prodotti antisolari) per fronteggiare questo rischio.
Radiazioni solari ultraviolette: le più nocive per la salute della pelle e degli occhi.
Nei luoghi di lavoro nei quali vengono svolte attività all’aperto l’esposizione a Radiazione Solare (RS) si presenta come un fattore di rischio per i lavoratori. Le componenti della RS che colpiscono la salute dei lavoratori esposti sono quella ultravioletta (UV), la luce visibile e quella infrarossa (IR).
Quella nociva per la salute umana e che porta con sé effetti indesiderati è quella UV, in particolare quelle UVB e UVA.
Infatti, gli ultravioletti si suddividono in:
- UVC: radiazioni che vengono arrestate dall’atmosfera e che non giungono sulla superfice terrestre;
- UVB: radiazioni che abbronzano e che provocano eritemi e scottature. Inoltre, vengono correlati all’aumento di rischio per i tumori della pelle e degli occhi;
- UVA: radiazioni che abbronzano e che provocano l’invecchiamento della pelle. Anch’essi sono correlati all’aumento del rischio per l’insorgenza di tumori.
Gli ultravioletti risultano maggiormente nocivi per alcuni tipi di cute, si fa riferimento al fototipo, vale a dire alle diverse sfumature della pelle. Infatti, coloro che presentano una cute chiara o rosata, sono soggetti considerati a maggior rischio in quanto il grado di protezione naturale dai raggi solari risulta basso e con tendenza a scottarsi. Mentre coloro che hanno una cute olivastra o molto pigmentata, possiedono maggior grado di protezione dai raggi del sole.
In ogni caso, il rischio da esposizione a UV è da considerarsi per tutti i fototipi.
Chi sono i lavoratori più esposti al rischio da esposizione agli UV?
I lavoratori oggetto della valutazione sono coloro che svolgono attività che richiedono di trascorrere una parte significativa del turno o della giornata lavorativa all’aperto.
Tra di esse rientrano le attività che possono comportare un elevato rischio di esposizione a radiazione:
- Lavorazioni agricolo o forestali;
- Floricultura e giardinaggio;
- Addetti alla balneazione e ad altre attività in spiaggia o a bordo piscina;
- Edilizia e cantieristica stradale, ferroviaria o navale;
- Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto;
- Pesca e lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali;
- Addetti di piazzale, movimentazione merci in varie tipologie lavorative (compresi addetti di scalo aeroportuali);
- Addetti alle attività alla ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali;
- Maestri di sci o addetti impianti di risalita;
- Altri istruttori di sport all’aperto.
Altre attività, invece, possono comportare il rischio di esposizione a radiazione solare, come ad esempio:
- Parcheggiatori;
- Operatori ecologici e netturbini;
- Addetti agli automezzi per la movimentazione di terra;
- Rifornimento carburante: stradale/aero-portuale;
- Portalettere/recapito spedizioni;
- Conducente di taxi, autobus, autocarri etc.
- Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Militari con mansioni all’aperto;
- Addetti alla ristorazione all’aperto e venditori ambulanti;
- Operatori di eventi all’aperto;
- Manutenzioni piscine;
- Manutenzione linee elettriche ed idrauliche esterne.
Infine, si possono identificare altre categorie di lavoratori che, pur svolgendo la propria attività in condizioni assimilabili ad un ambiente al chiuso, possono risultare comunque esposti alla radiazione solare attraverso vetri o polimeri trasparenti.
Quali sono gli effetti dell’esposizione al rischio UV?
Come accennato nei paragrafi precedenti, gli effetti derivanti l’esposizione a UV sono nocivi per la salute della cute e degli occhi sia a breve termine (con effetti acuti) sia a lungo termine (con effetti cronici). Questi ultimi derivano ad esposizioni protratte per anni e non infrequenti nei lavoratori con mansioni all’aperto.
Tra gli effetti a lungo termine, si segnala che la radiazione solare è stata classificata nel 1992 nel Gruppo degli agenti cancerogeni per gli esseri umani dall’International Agency of Research on Cancer (IARC), agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) deputata alla valutazione di cancerogenicità di sostanze, agenti e circostanze di esposizione (valutazione riconfermata nel 2022).
Gli effetti di tipo acuto a livello della cute possono essere: eritema solare, fotodermatiti da agenti fototossici, dermatiti foto allergeniche da contatto, etc.
Gli effetti a lungo termine a livello della cute possono essere: cancerogenicità e fotoinvecchiamento.
Gli effetti di tipo acuto a livello dell’occhio possono essere: fotocongiuntivite, fotocheratite, ect.
Gli effetti di tipo cronico a livello dell’occhio possono essere: cataratta, tumori oculari, degenerazione maculare legata all’età, etc.
Infine, vi sono effetti di tipo indiretto come l’abbagliamento dovuto alla componente visibile. Esso deriva dalla riflessione della luce solare su superfici lisci e altamente riflettenti e può inibire temporaneamente la funzione visiva causando un aumento del rischio di infortuni.
Quali sono i fattori da considerare per la valutazione del rischio solare?
Per elaborazione della valutazione del rischio solare, è possibile fare riferimento ai documenti ILO/ICNIRP/WHO 14/2007 “Protecting Workers from Ultraviolet Radiation“, e al ICNIRP più recente: “ICNIRP statement on protection of workers against ultraviolet radiation” del 2010 che riprende la procedura della norma EN 14255-3.
Il primo da prendere in considerazione è il valore di UV Index, vale a dire la grandezza scalare utilizzata come unità di misura dell’intensità della radiazione solare UV che giunge al suolo. Nel documento ICNIRP è indicato con il termine f1, che moltiplicato con altri fattori, restituisce il fattore di esposizione agli UV /fSE).
Pertanto, oltre al fattore f1 che fa riferimento sia alla latitudine geografica e alla stagione, sono da considerare: la copertura nuvolosa (f2), la durata dell’esposizione (f3), la riflessione del suolo (f4), abbigliamento (f5) e ombreggiamento (f6).
Ad ogni fattore, corrispondono dei valori che moltiplicati tra loro restituiscono il fattore di rischio UV (fSE) e a seconda del risultato, vengono indicati i dispositivi di protezione da adottare e l’entità del rischio.
Infine, vi sono alcuni fattori che concorrono ad incrementare il rischio espositivo come la sensibilità individuale della cute alla radiazione UV (fototipi più chiari), presenza di nevi, storia personale o familiare di pregressi tumori della cute e l’utilizzo di alcune tipologie di farmaci.
Quali sono le misure di tutela per i lavoratori esposti al rischio UV?
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Per tutelare i lavoratori esposti alle radiazioni UV è bene organizzare il lavoro in modo tale che, durante le ore in cui gli UV sono più intensi, le attività vengano svolte all’interno; inoltre è bene sfruttare le zone d’ombra prodotte da alberi, costruzioni vicine oppure la creazione di zone d’ombra; prevedere una rotazione dei compiti tra luoghi all’aperto e luoghi al chiuso e tra attività al sole e all’ombra. Inoltre, il Datore di Lavoro deve formare e informare i lavoratori esposti attraverso informative e giornate di formazione.
ABBIGLIAMENTO
Oltre a considerare quanto sopra, è importante evitare che i lavoratori lavorino a torso nudo o in canottiera. Inoltre, è da evitare l’uso di cappelli da baseball e preferire un cappello a tesa larga per proteggere anche orecchie, naso e parte inferire del volto oppure un copricapo tipo “cappello da legionario”.
Per le attività che richiedono l’utilizzo di casco, adottare quello con falda protettiva sulla nuca.
Infine, è da preferire un abbigliamento con colori scuri a maniche e pantaloni lunghi che favoriscono migliore protezione.
OCCHIALI
I lavoratori che svolgono attività all’aperto devono proteggere anche la salute degli occhi attraverso l’uso di occhiali da sole, che rappresentano DPI oculari forniti dal Datore di Lavoro. Essi sono un presidio fondamentale per la protezione dell’occhio.
Gli occhiali che il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori esposti devono rispondere ai requisiti generali previsti del regolamento 2016/425, tra i quali : “I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano”.
A questo è necessario aggiungere che gli occhiali in commercio assicurano un blocco quasi totale dalle radiazioni UV-B e UV-A, mentre per quanto riguarda il filtraggio nel visibile, questo dipende dalla categoria di filtro ottico della lente. Le categorie sono 5 e sono classificate a seconda della percentuale di trasmissione della luce visibile.
Per la scelta dei DPI oculari sono da preferire i filtri ottici di categoria 2 o 3:
- Categoria 2. Percentuale di trasmissione: 18 – 43 %. La lente risulta mediamente colorata. Questi filtri sono adatti all’aperto in condizione di soleggiamento medio.
- Categoria 3. Percentuale di trasmissione: 8 – 18 %. La lente è scura ed è idonea in caso di elevata luminosità ambientale, tipicamente in condizioni di soleggiamento molto forte.
CREME SOLARI
L’impiego delle creme solari è l’ultima linea di difesa da adottare; infatti, il suo impiego per la protezione della pelle è raccomandato in caso di impossibilità di utilizzo di indumenti completamente coprenti, in particolare viso e collo.
È importante adottare alcuni accorgimenti per non vanificare l’uso della protezione come applicare la crema sulla pelle asciutta e almeno 20 minuti prima dell’esposizione, inoltre, essa deve contenere un fattore di protezione solare alto o molto alto (uguale o maggiore di 30) e deve essere ad ampio spettro (vale a dire con filtri anti UVB e UVA).
Infine, è bene precisare che la scelta della protezione solare e la gestione della sua applicazione sia effettuata con il coinvolgimento del Medico Competente, opportunamente formato, o dal Medico Specialista/Curante.
È necessario attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti a rischio da esposizione a radiazione UV solare?
Qualora la valutazione del rischio evidenzi un’esposizione abituale o prevedibile del lavoratore a mansioni all’aperto, allora deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria. Inizialmente con una visita preventiva, per verificare se al momento dell’ingressi ci siano fattori di rischio e successivamente periodica, con cadenza biennale oppure più frequente a seconda della valutazione individuale riportata nel Protocollo Sanitario.
La Sorveglianza Sanitaria, prevista soprattutto per gli organi maggiormente esposti al rischio da radiazione (cute e occhi), ha come principale obiettivo quello di evidenziare eventuali lesioni precancerose e/o cancerose nella fase il più iniziale possibile in modo tale da intervenire precocemente con gli atti medici dovuti. Questo perché la Radiazione UV è considerato un rischio cancerogeno certo per la salute.
Infatti, dal 2008 l’INAIL riconosce come malattia professionale per lavoratori dell’industria e dell’agricoltura i danni per la cute, neoplastici e no, da radiazione solare.
Cosa deve contenere la valutazione del rischio da esposizione a radiazione UV? Ogni quanto va aggiornata?
La Valutazione del Rischio da Esposizione a Radiazione UV deve considerare la presenza di fattori di incremento del rischio UV Solare come:
- la stagione;
- la presenza o meno di nuvole;
- la durata e le fasce orarie dell’esposizione (tutto il giorno oppure nelle ore più calde);
- la riflessione del suolo, quindi la presenza di materiale riflettente come ghiaccio, marmo, vernice bianca, superfici metalliche oppure la presenza di sabbia, calcestruzzo, etc;
- l’abbigliamento, con l’utilizzo o meno di occhiali e cappelli;
- presenza di zone d’ombra,
Inoltre, deve riportare le modalità di controllo e gestione dei fattori sopraelencati nonché le indicazioni inerenti alle misure di tutela da mettere in atto, le procedure di lavoro da adottarsi, le caratteristiche dei DPI e DPC, gli indumenti da lavoro da fornire e le modalità di gestione della protezione individuale come utilizzo di copricapo, occhiali, creme solari e indumenti quanto più coprenti.
Infine, la valutazione deve essere aggiornata ogni quattro anni o prima qualora fosse necessario.
Formazione e informazione per i lavoratori esposti a rischio UV.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formazione e informare i propri lavoratori. In particolare, coloro che sono esposti a rischio da radiazione UV devo ricevere adeguate informazioni circa:
- I fattori che influenzano l’esposizione (come durata, stagione, condizioni del cielo, superfici dell’ambiente di lavoro, zone d’ombra e protezione individuale);
- Gli effetti dell’esposizione
- Misure di prevenzione collettive e individuali;
- Eventuale presenza di co-esposizioni ad altri cancerogeni per la cute o ad agenti irritanti che possono alterare la barriera della cute;
- Esposizioni alla radiazione solare di tipo extralavorativo.
Inoltre, i lavoratori devono ricevere una formazione specifica su:
- Comportamenti da adottare in relazione all’esposizione al sole;
- Corretto uso di DPC e DPI;
- Sostanze che possono essere foto-sensibilizzanti e relative procedure da adottare per prevenire effetti fototossici.
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