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DM 3 settembre 2021: nuova normativa antincendio

IN QUESTO ARTICOLO:

Quali sono le nuove leggi introdotte recentemente?

Come già descritto negli articol relativi ai decreti 1 e 2 settembre 2021, pubblicati sul nostro blog, il governo ha emanato recentemente 3 nuovi decreti ministeriali: i DM 1/09/2021, 2/09/2021 e 3/09/2021.

Questi decreti, costituenti parte integrante del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), abrogheranno il DM 10/03/1998. Resterà come prima in vigore tutta la normativa antincendio specifica per le attività soggette, compresi il DM 3 Agosto 2015 “Codice di Prevenzione Incendi” e il DPR 151/2011.

I DM sono noti come Decreto ControlliDecreto GSA e Minicodice, nomi che derivano dai loro rispettivi ambiti di applicazione.

Quando entra in vigore il Decreto 3 settembre 2021? A quali figure professionali si rivolge il DM 3/09/2021?

Il Decreto 3 settembre 2021 entrerà in vigore il giorno 29 ottobre 2022, cioè a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (successiva alla sua promulgazione).

Il DM 3/09/2021 si rivolge prevalentemente ai datori di lavoro, ampliando la platea delle attività che necessitano di valutazione del rischio.

In secondo luogo, si rivolge a tutti i tecnici della prevenzione antincendio che dovranno rapportarsi alle modiche della normativa riguardante i luoghi a basso rischio di incendio.

DM 3 Settembre 2021: di cosa parla?

Lo scopo del Decreto 3 settembre 2021 è integrare la normativa antincendio, con particolare riferimento alle attività a basso rischio che dovranno predisporre una valutazione del rischio incendio coerente e conforme alla nuova normativa.

Questa valutazione non sarà più affidata unicamente all’arbitrio del professionista, ma dovrà seguire fedelmente i contenuti e le tematiche previste nel decreto. Questo costituisce un netto cambiamento rispetto al passato, quando la valutazione del rischio incendio, in ambienti a basso rischio, poteva anche essere svolta in maniera approssimata, in assenza di reali controlli.

La valutazione del rischio antincendio diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve comprendere anche quella relativa al rischio di esplosione per gli ambienti in cui si possano sviluppare atmosfere esplosive (ATEX).

Da quando diventa obbligatoria la valutazione del rischio antincendio?

La valutazione del rischio è obbligatoria con i nuovi criteri per tutte le nuove aziende a basso rischio dal 29/10/2022. Per le attività preesistenti e che hanno già adempiuto agli obblighi di legge, diventa obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio nei casi individuati dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) specificatamente all’articolo 29, comma 3; ovvero:

  • “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”
  • “in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione”
  • “a seguito di infortuni significativi”

Come si può vedere, per un luogo di lavoro a basso rischio di incendio, che finora svolgeva la valutazione del rischio in forma semplificata, l’obbligo di valutazione non parte necessariamente dal 29/10/2022. Infatti, un’attività che ha già svolto la valutazione del rischio potrebbe mantenerla, anche dopo quella data, senza onere di aggiornarla.
Tuttavia, anche una ristrutturazione degli spazi interni, o un cambiamento dell’iter di produzione rappresenta una “modifica significativa del processo produttivo”, successivamente alla quale diventa obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio seguendo le regole della normativa del 3 settembre.

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio per il Decreto Minicodice? 

Secondo quanto indicato dal Decreto si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio di incendio tutte le attività non soggette al controllo da parte dei VVF e ad obbligo di progettazione antincendio e non dotate di specifica regola tecnica verticale in materia di antincendio e con le seguenti caratteristiche:

  • Numero di occupanti inferiore a 100.
  • Superficie lorda complessiva inferiore a 1000 m2.
  • Situati in piani collocati a quota compresa tra -5 e 24 m.
  • Con assenza di materiali combustibili conservati in notevoli quantità.
  • Con assenza di quantità significative di sostanze o miscele pericolose.
  • Con assenza di esecuzione di lavorazioni pericolose ai fini dell’antincendio.

Come si effettua la valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre?

Il Decreto illustra una serie di criteri di progettazione per la corretta prevenzione e protezione dal rischio incendio. Al suo interno sono trattati esaustivamente parametri e requisiti, anche dimensionali, degli elementi da analizzare
Di seguito si elencano i punti affrontati dal DM:

  • Descrizione del contesto e dell’ambiente in relazione alla valutazione del rischio.
  • Compartimentazione degli spazi.
  • Dimensionamento e progettazione del sistema d’esodo.
  • Sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti).
  • Impianti di rivelazione.
  • Impianto di controllo fumi e calore.
  • Operatività antincendio e GSA.

Quali luoghi di lavoro sono esclusi dal DM 03/09/2021?

Non sono soggetti all’obbligo di verifica di conformità al DM in oggetto, tutti i luoghi di lavoro non a rischio basso di incendio in quanto già soggetti agli obblighi di cui alle norme Tecniche verticali o al Codice di prevenzione incendi (3 agosto 2015).

In questi casi la valutazione del rischio di incendio sarà definita dal Datore di lavoro/RSPP sulla base delle specifiche indicazioni date dal progettista antincendio (vedi SCIA antincendio).

In questo momento quindi solo i cantieri temporanei o mobili (edili) e alcuni luoghi di lavoro, quasi esclusivamente nel settore agricolo ed estrattivo, sono esclusi dal Decreto e dall’obbligo di effettuare una valutazione del rischio incendio.

Sono inoltre comprese nel decreto tutte le attività finora definite “sottosoglia” come ad esempio ristoranti, studi professionali, bar, centri estetici, istituti bancari.

Conclusioni

In base a quanto sopra illustrato, è possibile affermare che la gestione del rischio incendio, considerata necessaria dal nuovo decreto in quasi tutte le attività, sia direttamente correlata all’applicazione di nuovi criteri meno permissivi, che andranno valutati da personale tecnico qualificato.

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