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Cosa cambia con la fine dello stato di emergenza sul lavoro?

IN QUESTO ARTICOLO:

Il 31 marzo è la data che sancisce la fine dello Stato di emergenza introdotto per contrastare la pandemia di Covid-19. Non erano ancora state ufficializzate le modalità che avrebbero portato l’Italia al graduale ritorno alla vita pre-pandemia.

Con il Decreto Riaperture del 24 marzo (DL n° 24 del 24 Marzo 2022) il governo ha fatto luce sulle modalità e sulle proroghe di alcune misure.

Per quel che riguarda il mondo del lavoro ci saranno cambiamenti importanti ma anche delle conferme come la possibilità di usufruire della modalità Smart working oltre il 31 marzo.

Green pass base e rafforzato

Con la fine dello Stato di emergenza decade l’obbligo di green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.

Resta l’obbligo di green pass base (ottenibile anche con un tampone negativo) almeno fino al 30 aprile 2022. Anche i lavoratori over 50 non vaccinati potranno dunque accedere nuovamente ai luoghi di lavoro, una volta effettuato un test antigenico, anche rapido, nelle 48 ore precedenti.

Resta ancora in vigore fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per la fascia di età over 50 e le relative sanzioni (multa da 100€) per l’inadempienza, ma il datore di lavoro non è più il responsabile della verifica.

Fanno eccezione le professioni per cui l’obbligo vaccinale riguarda l’intero personale (personale scolastico, sanitario, militari e forze dell’ordine) per le quali la legge prevede norme ad hoc.

Isolamento e autosorveglianza

I positivi al Covid-19, indipendentemente dal loro status vaccinale, saranno sottoposti all’isolamento domiciliare fino all’accertamento della guarigione, che si potrà ottenere sottoponendosi anche privatamente a un test sia rapido che molecolare. Un singolo test negativo varrà come prova di guarigione, snellendo la procedura precedentemente in vigore.

I contatti stretti di una persona positiva saranno sottoposti al regime dell’autosorveglianza, indipendentemente dal loro status vaccinale (in precedenza le persone non vaccinate dovevano trascorrere un periodo di quarantena). Tale regime prevede l’impiego della mascherina FFP2 in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto se in presenza di altre persone, e l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi compatibili con la malattia. Se i sintomi permangono, il test andrà ripetuto dopo ulteriori cinque giorni. La durata dell’autosorveglianza è di dieci giorni dal momento del contatto con la persona positiva.
La definizione di contatto stretto non è stata modificata dal DL 22/04/2021 (convertito in legge con la legge n° 87 del 17 giugno 2021).

Smartworking e ritorno in ufficio

Malgrado la fine dello stato di emergenza è ancora previsto per il lavoro agile (o Smart working) l’applicazione di una procedura “semplificata” con minori adempimenti burocratici (rispetto alle disposizioni pre-pandemiche contenute nella legge n.81/2017).

Si continuano ad applicare le norme presenti nel DECRETO RILANCIO (DL 34/2020) che prevedono una procedura semplificata senza la necessità di accordi individuali e con adempimenti burocratici ridotti (comunicazione telematica con nominativi dei lavoratori interessati e date di inizio e fine delle prestazioni lavorative agili). In precedenza, era infatti richiesta la trasmissione al Ministero del Lavoro con indicazione dell’accordo individuale tra Datore di lavoro e lavoratore.

La proroga delle norme del DECRETO RILANCIO vale fino al 30 giugno 2022 per tutti i lavoratori del settore privato (dunque non solo quelli considerati come “fragili”, come era stato ipotizzato in una prima bozza del DECRETO RIAPERTURE).

Soggetti “fragili”: proroga sorveglianza sanitaria eccezionale

Viene prorogata dal 31 marzo al 31 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, introdotta dal DECRETO RILANCIO (DL 34/2020 art.83) e già prorogata dal DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

La misura prevede l’obbligo per i Datori di Lavoro pubblici e privati di garantire visite mediche periodiche ai lavoratori “fragili”, cioè quei soggetti afflitti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione o da altre condizioni aggravate dall’età. In aggiunta, vieta al datore di lavoro di recedere dal contratto con il dipendente a causa dell’inidoneità alla mansione di quest’ultimo.

Invece, cesserà “l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica”, tutela prolungata solo per i lavoratori fragili. Infatti, per tutti gli altri il termine del riconoscimento della malattia era stato fissato al 31 dicembre 2021.

Dispositivi di protezione individuale

Permane almeno fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica o FFP2) in tutti i luoghi al chiuso, con onere di verifica in capo al titolare o gestore dell’attività. Sono esentate le persone con patologie o disabilità certificate incompatibili con l’uso della mascherina.