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Coronavirus: cosa deve fare il Datore di Lavoro

IN QUESTO ARTICOLO:

La nuova malattia infettiva Coronavirus (“COVID-19”)

E’ attualmente in una fase di espansione (vedi mappa in tempo reale) anche sul nostro territorio nazionale e sta sollevando molteplici interrogativi connessi al tema della gestione del personale, oltre che della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Va da sé che i principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.

Misure preventive sui luoghi di lavoro e obblighi per i datori di lavoro

L’emergenza coronavirus grava infatti sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Titolo X, Capo II), in quanto “rischio biologico”.

A fronte di ciò, è certamente opportuno provvedere all’immediato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la presenza di tale nuovo rischio biologico, nonché alla fornitura al personale di dispositivi di protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, l’installazione di erogatori di gel antibatterici, la dotazione di guanti o mascherine protettive.

I datori di lavoro hanno l’onere di comunicare all’intero personale dipendente le misure di prevenzione da adottare all’interno della propria azienda.

Il T.U.S. vuole che i Datori di Lavoro assicurino la salubrità degli ambienti di lavoro, che nello specifico potrebbe prevedere l’installazione di erogatori di gel antibatterici in azienda, l’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti, l’installazione di cartelli nelle mense o nelle aree break.

Il Datore di Lavoro è tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in aree ritenute “a rischio”.

Ciò in quanto anche in tali ipotesi rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie del luogo della prestazione.

In tal senso, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, è sempre più frequente il ricorso delle aziende sia a forme di lavoro “da remoto” (“lavoro agile/smart-working” o telelavoro).

Ad oggi gli unici lavoratori esonerati dall’attività lavorativa sono colori i quali abitano nella “zona rossa”. Per la salute di tutti gli altri sarà il Datore di Lavoro a dover adottare delle corrette misure all’interno della propria azienda al fine di prevenire il rischio da contagio.

Sospensione dell’attività lavorativa per i casi sospetti

In conformità con le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute il 21 febbraio 2020, è resa al momento obbligatoria la sospensione dello svolgimento dell’attività lavorativa: per i lavoratori che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, cui è disposta dall’azienda sanitaria territorialmente competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva; per i lavoratori che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Repubblica Popolare Cinese interessate dall’epidemia.

 

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