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Chi si occupa della verifica Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese?

La verifica dell'idoneità tecnico professionale
IN QUESTO ARTICOLO:

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All’interno di un di una azienda o di un cantiere edile, verificare l’idoneità tecnico-professionale dei fornitori (detta anche ITP) è un obbligo cogente stabilito dal D.Lgs. 81/08. Ma vediamo nello specifico quali sono i riferimenti normativi.

 

Quale norma di legge stabilisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori? Titolo I e IV del D.Lgs. 81/08

Nell’ambito del Titolo I (cioèin qualsiasi azienda privata o pubblica) e specificatamente all’art. 26 comma 1, lettera a) si stabilisce che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo, il Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale di questi.

Nell’ambito invece del Titolo IV (cioè nei cantieri temporanei e mobili) all’art 90 comma 9, lettera a), impone al Committente o al Responsabile dei lavori, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

 

Cosa è l’idoneità tecnico professionale di un’impresa? La definizione del legislatore

Nel Titolo IV all’art. 89 comma 1 lettera l) l’idoneità tecnico-professionale viene definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Anche nell’ambito di numerose sentenze della Corte di Cassazione si ribadisce il ruolo centrale del Committente che ha l’obbligo di qualificare i fornitori non solo attraverso la verifica di alcuni documenti (es. DURC o Visura Camerale) ma anche attraverso un processo di selezione che tiene in considerazione parametri fondamentali quali:

  • Capacità organizzative (visionabili attraverso DVR, organigrammi, Camerale, ecc.)
  • Esperienza pregressa in lavori equivalenti (portfolio aziendale, importo commesse, tipologia di lavori svolti in passato)
  • Disponibilità di forza lavoro e mezzi (visionabili attraverso autocertificazioni sull’organico medio annuo, parco mezzi e attrezzature, ecc.)

Competenze e organizzazione in materia di sicurezza (qualifica referenti, conoscenza delle tematiche di sicurezza, livello di formazione del personale).

 

Chi è il committente? Definizione in Titolo I e IV

Anche in questo caso bisogna distinguere la funzione del Committente in ambito Titolo I e Titolo IV.

In titolo I il Committente coincide col il Datore di Lavoro e su questi ricadono di fatto gli obblighi di verifica dell’ITP dei fornitori. Il committente può essere un soggetto privato o pubblico: in quest’ultimo caso, tale figura va individuata nella persona che possiede poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto, nel primo caso è generalmente rappresentata dal Titolare o dall’Amministratore Delegato della società.

In Titolo I il Datore di lavoro ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso l’istituto della delega ad un dirigente delegato.

Nei cantieri temporanei e mobili il Committente in ambito pubblico è il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) mentre in ambito privato è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (ovvero il proprietario del bene immobile oggetto di realizzazione o di adeguamento).

In quest’ultimo caso, il Committente ha la possibilità di trasferire le responsabilità relative alla verifica dell’ITP dei fornitori attraverso la nomina del Responsabile dei Lavori (RdL), funzione non obbligatoria per legge ma altamente consigliata nel momento in cui il Committente privato non ha le competenze per svolgere in autonomia tali verifiche.

 

I doveri del committente nell’ambito della verifica dell’ITP di imprese e lavoratori autonomi

Anche in questo caso è importante definire le differenti modalità di effettuazione della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in Titolo I e IV.

In Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
  • Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)

A questi documenti (secondo la nostra esperienza) anche se non espressamente indicati nel testo di legge devono inoltre essere richiesti:

  • DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • Polizza RC

Per quanto attiene invece il Titolo IV la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (link) in modo differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.

 

Obblighi del Committente in sede di scelta dei fornitori e durante l’esecuzione dei lavori

Va comunque sottolineato come la verifica dell’idoneità tecnico-professionale non si esaurisca nella mera acquisizione dei documenti sopraindicati: occorre infatti svolgere un’attenta valutazione del loro contenuto in relazione alla tipologia e complessità dei lavori da svolgere al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla “culpa in eligendo”.

Si sottolinea inoltre che tale verifica non si conclude al momento della scelta dell’impresa chiamata a svolgere il lavoro, ma prosegue durante tutto l’iter di realizzazione dell’opera al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse alla culpa in vigilando”.

Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di definire chiaramente sia in Titolo I che in Titolo IV:

  • Una procedura di controllo e gestione dell’ITP dei fornitori
  • Una procedura di gestione ingressi dei fornitori
  • Un sistema di controllo informatizzato della documentazione dei fornitori (con scadenziari e alert automatizzati) come SafetyoneClick
  • Un’informazione/formazione puntuale e approfondita sulla modalità di verifica dell’ITP da parte di tutte le funzioni coinvolte

 

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