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Sicurezza cantieri: chi è il responsabile della sicurezza?

IN QUESTO ARTICOLO:

Il Titolo IV e la gestione della sicurezza cantieri

Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 prevede una disciplina dettagliata per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Letteralmente il Titolo IV si riferisce ai “cantieri temporanei o mobili”, ma contiene anche misure organizzative speciali applicabili ai lavori edili o di ingegneria civile.

In primo luogo, bisogna delimitare il significato del termine “cantiere”. L’art. 89 lo definisce come luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria, caratterizzato da due elementi:

  • La temporaneità, intesa come la previsione di una durata limitata nel tempo delle attività volte alla realizzazione dell’opera.
  • La mobilità, quale peculiarità di non essere fisso in un determinato luogo, in quanto destinato a essere spostato nel territorio per la realizzazione di un’opera di grandi dimensioni, come a esempio i cantieri stradali, che avanzano di giorno in giorno.

 

Chi sono i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di sicurezza cantieri?

Fondamentalmente tutti i soggetti sono obbligati a rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza in cantiere. Tuttavia ogni figura ha ovviamente differenti responsabilità (sia di tipo civile che penale) in relazione al ruolo ricoperto. Di seguito si riportano le principali figure coinvolte nei cantieri temporanei e mobili:

  • Committente
  • Responsabile dei Lavori (RdL)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • L’impresa Affidataria, spesso chiamata semplicemente “Affidataria”
  • Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

La figura di principale responsabilità all’interno del cantiere è sicuramente il Committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita.

Il Committente può essere un soggetto privato o pubblico. In quest’ultimo caso il soggetto responsabile deve essere individuato nella persona che ha poteri decisionali e di spesa per la gestione dell’appalto.

La figura del Committente è fondamentale perché risponde degli obblighi decisionali e programmatico – progettuali del cantiere. Tuttavia, questi poteri possono essere trasferiti al Responsabile dei lavori, esonerando il committente da ogni responsabilità.

In origine il conferimento dell’incarico al Responsabile dei Lavori non esonerava il committente da responsabilità, ma il decreto correttivo n. 106/2009 ha modificato la disciplina, eliminando il dovere del committente di effettuare verifiche sull’operato del Responsabile dei Lavori.

 

Quali sono i doveri principali del Committente per garantire la sicurezza nei cantieri?

Il Committente, al fine di tutelarsi e non incorrere in sanzioni sia di tipo civile che penale, deve: 

  • Applicare le misure generali di tutela. È un obbligo programmatico di individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sua attività, anche al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonea eliminare alla fonte i rischi presenti nel cantiere
  • Designare il Progettista e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), quest’ultimo nel caso in cui nel cantiere saranno presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’affidamento dei lavori, nel caso in cui nel cantiere siano presenti più imprese (anche non contemporaneamente)
  • Individuare l’impresa affidataria o il lavoratore autonomo per la realizzazione dell’opera
  • Verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) dei lavoratori autonomi o delle imprese affidatarie ed esecutrici. In particolare, deve richiedere la documentazione idonea e prevista dalla legge
  • Prendere in considerazione e applicare le disposizioni che sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • Richiedere alle imprese esecutrici:
    • la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
    • gli estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori
    • il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
    • la dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato
  • Comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici e renderlo pubblico nel cartello del cantiere
  • Controllare l’operato del CSP e CSE e nel caso in cui questo non sia ritenuto adeguato all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni, sostituirli con soggetti maggiormente preparati
  • Tramettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tutti i documenti necessari all’avvio dei lavori
  • Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e imminente

Si deve precisare, infine, che la nomina dei CSP e del CSE non esonera il Committente dall’obbligo di vigilare sull’adempimento dei relativi e rispettivi obblighi.

Dall’analisi dei doveri appena descritti emerge chiaramente l’importanza del ruolo della Committenza all’interno del sistema della sicurezza nei cantieri e della necessità della creazione di una rete di soggetti che la coadiuvino e che realizzino un sistema di tutela idoneo a evitare che si verifichino infortuni o danni durante la realizzazione dei lavori.

 

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