In data 21 Dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 215/2021 (conversione del D. L. 164/2021) “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro”, con la finalità di aumentare il controllo in materia di sicurezza e migliorare il sistema di prevenzione.
In particolare, il Legislatore è intervenuto sulla figura del preposto (chi è il preposto) e nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D.Leg. n. 81/08 per specificare le funzioni ad esso attribuite, assumendo così nel contesto di gestione della sicurezza aziendale un ruolo centrale accanto a quello del Datore di Lavoro e Dirigente.
Quali sono i nuovi obblighi del Preposto?
A seguito della L. n. 215/2021 il preposto ha l’obbligo di intervenire qualora rilevasse “comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartire dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”.
Per questo motivo qualora rilevasse da parte dei lavoratori comportamenti non conformi alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, potrà “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”. Inoltre, potrà interrompere l’attività del lavoratore, informando i superiori diretti “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite”.
In aggiunta, avrà l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa, segnalando al Datore di Lavoro e al Dirigente, qualora rilevasse delle anomalie “dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.
Il Datore di Lavoro è obbligato a nominare un Preposto?
La L. n. 215/2021 introduce nell’art. 18 del D. Legs. 81/08 l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Inoltre, la legge conferisce maggiore importanza alla sua figura in quanto stabilisce che in caso “di attività in regime di appalto e subappalto i datori di lavori appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
In questo modo il Datore di Lavoro dovrà cooperare per la gestione della sicurezza aziendale individuando sempre la figura del preposto.
Nuovi diritti e doveri del proposto
La nuova legge riconosce maggiore importanza al ruolo anche a livello economico, infatti la L. n. 215/2021 prevede che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”.
Pertanto, la carica di preposto verrà adeguatamente retribuita a seconda del settore di appartenenza e agli accordi collettivi di lavoro. Per questo bisognerà aspettare il rinnovo degli accordi collettivi di lavoro che stabilirà la retribuzione.
Inoltre “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”, perciò il legislatore ha optato per una maggiore tutela del ruolo.
In più, ha stabilito che il mancato aggiornamento biennale del preposto sarà sanzionato al Datore di Lavoro e Dirigente attraverso l’arresto da due a quattro mesi con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Invece il preposto che non adempirà ai suoi obblighi sarà sanzionato “con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro”.
Aggiornamento corso Preposto ogni quanto?
Un’altra importante novità introdotta riguarda i corsi di aggiornamento, infatti la norma stabilisce che essi dovranno essere erogati esclusivamente e “interamente con modalità in presenza” e dovranno essere ripetuti con “cadenza almeno biennale”.
Le modalità, la durata e i contenuti minimi della formazione devono ancora essere stabilite in quanto la norma rimanda a un aggiornamento degli accordi Stato- Regioni che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2022.
Siccome la norma è già in vigore, qualora l’Accordo Stato- Regioni non venisse emanato entro questa data, l’aggiornamento della formazione in presenza e biennale si considera già valido.
Chi può formare il Preposto?
La normativa vigente obbliga la formazione dei preposti in presenza e non più in modalità mista (e-learning e in presenza).
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