Ancor oggi a distanza di oltre 25 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626 del 1994 e del D.Lgs. 494 del 1996 (ex Direttiva Cantieri) si sente parlare di Responsabile della Sicurezza Aziendale o di Responsabile della Sicurezza del Cantiere.
In realtà tali termini non esistono e identificano l’errata e decennale credenza che le responsabilità riguardanti la sicurezza sul lavoro, ricadano esclusivamente su un soggetto (titolare di tutte le responsabilità) sia nell’ambito di un’azienda che di un cantiere.
La precisa volontà del legislatore è sempre stata quella di identificare una molteplicità di soggetti attuatori, con differenti responsabilità o posizioni di garanzia, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come si evince dal lungo elenco sotto riportato le figure professionali e tecniche che ricoprono compiti e ruoli in materia di sicurezza sono molteplici, figure a cui sono stati spesso associati acronimi di difficile comprensione per i neofiti della materia.
Scopo del presente glossario è di identificare in modo chiaro e puntuale i principali ruoli/compiti definiti dal D.Lgs. 81/08 riportando i riferimenti agli articoli di legge che identificano i compiti di tali figure, nonché il rimando a letture di approfondimento presenti nel nostro blog.
Ci scusiamo con i cultori della materia, se il presente glossario non definisce tutti i ruoli riportati nel D.Lgs. 81/08.
Addetto Antincendio
L’Addetto Antincendio è il soggetto opportunamente formato sui temi della prevenzione incendi e sulle modalità di evacuazione dei luoghi di lavoro, nominato dal Datore di Lavoro per intervenire su potenziali incendi di modesta entità o per attuare le prime azioni di contenimento di un potenziale incendio, in attesa dell’arrivo dei VVF.
L’addetto all’Antincendio deve possedere nozioni di base sulle modalità di spegnimento di un incendio tramite estintori e manichette, sulle modalità di gestione dell’evacuazione e sulla chiamata ai VVFF.
Tale figura è sempre obbligatoria in azienda.
Riferimenti normativi: Art.45 del D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è il soggetto che svolge la propria attività all’interno del Servizio di prevenzione e protezione aziendale rispondendo funzionalmente e operativamente al Responsabile del SPP.
Per poter ricoprire il ruolo di ASPP il soggetto deve avere un diploma di scuola media superiore, capacità adeguate alla natura del ruolo ricoperto e specifici requisiti formativi definiti dalla normativa.
Tale figura è opzionale in azienda.
Gli obblighi del Servizio di Prevenzione e Protezione vengono definiti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.
Addetto primo soccorso
L’Addetto al Primo Soccorso è il soggetto opportunamente formato ma privo di qualifiche mediche, incaricato dal Datore di Lavoro di attuare le prime azioni di soccorso nei confronti di colleghi o clienti in caso di necessità quale ad esempio malore, infarto o evento traumatico, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.
L’addetto al Primo soccorso deve possedere nozioni di base sulle patologie e sui traumi nei luoghi di lavoro.
Tale figura è sempre obbligatoria in azienda.
Riferimenti normativi: Art.45 del D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03.
Committente
Il Committente è il soggetto privato o giuridico per conto del quale viene realizzata l’opera, ovvero si predispone un cantiere temporaneo o mobile nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Nel caso di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo all’appalto in oggetto.
I compiti del Responsabile dei Lavori vengono definiti dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del Committente.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è il soggetto nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per predisporre, nell’ambito di un cantiere temporaneo e mobile per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo Tecnico dell’opera (FT).
Gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione vengono definiti dall’articolo 91 del D.Lgs. 81/08.
Tale figura è obbligatoria in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del CSP.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è il soggetto nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere, per controllare e validare i Piani Operativi di Sicurezza delle Imprese (POS) e per coordinare le attività sul campo, al fine di evitare rischi interferenziali.
Gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vengono definiti dall’articolo 92 del D.Lgs. 81/08.
Tale figura è obbligatoria in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del CSE.
Datore di Lavoro (DL)
Il Datore di Lavoro è il soggetto detentore dei poteri decisionali e di spesa dell’azienda o dell’unità produttiva ed è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Nelle aziende private il datore di Lavoro coincide generalmente con il titolare dell’azienda. Nell’ambito delle grandi aziende, salvo specifiche deleghe, il datore di lavoro generalmente coincide con l’Amministratore Delegato (AD).
Nelle pubbliche amministrazioni, il Datore di Lavoro è il dirigente con poteri di gestione o il funzionario preposto, individuato dall’organi di vertice, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Gli obblighi del Datore di Lavoro vengono definiti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del Datore di Lavoro.
Dirigente (DIR)
Il Dirigente è la persona che attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro si avvalga dell’istituto delle delega, può trasferire uno o più compiti ad un Dirigente che prende nome di Dirigente Delegato. Tale istituto viene generalmente formalizzato tramite delega notarile.
Tale figura è opzionale in azienda.
Gli obblighi del Dirigente vengono definiti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del Dirigente.
Esperto Qualificato (EQ)
L’Esperto Qualificato o Esperto di radioprotezione (EDR) è il soggetto con competenze e abilitazioni professionali atte a controllare e monitorare le sorgenti di radiazioni ionizzanti (RI) al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione potenzialmente esposta. Tra i principali compiti, a supporto del Datore di Lavoro, l’Esperto Qualificato effettua la valutazione di radioprotezione, l’esame e la verifica delle attrezzature, la sorveglianza ambientale nelle zone controllate e sorvegliate oltre a verificare la corretta adozione degli strumenti e dei mezzi di misura e le modalità di smaltimento dei materiali;
Tale figura è obbligatoria in caso di rischio da Radiazioni Ionizzanti.
La normativa di specifico riferimento è il D.Lgs. 101/2020.
Lavoratore
Il lavoratore è il soggetto che svolge un’attività lavorativa nell’ambito di una azienda privata o pubblica.
Rientrano nella definizione di lavoratori tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell’ambito di un’organizzazione con o senza retribuzione. Ai fine del computo del numero dei lavoratori aziendali, si considerano lavoratori anche stagisti, volontari, soci lavoratori di cooperative e studenti che utilizzano attrezzature di lavoro o videoterminali o che sono esposti ad agenti chimici, fisici e biologici.
Gli obblighi del lavoratore vengono definiti dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/08.
Medico Autorizzato (MA)
Il Medico Autorizzato è un Medico Competente abilitato a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, ovvero qualunque tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
In particolare, il Medico Autorizzato svolge la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti di categoria A e B e la sorveglianza delle squadre speciali di intervento
Tale figura è obbligatoria in caso di rischio da Radiazioni Ionizzanti.
Gli obblighi del Medico Autorizzato vengono definiti dall’articolo 139 del D.Lgs. 101/2020.
Medico Competente (MC)
Il Medico Competente è il medico in possesso della specializzazione in medicina del lavoro o equipollente che viene nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, per collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei rischi e per verificare la salubrità degli ambienti di lavoro.
La nomina del Medico Competente può essere effettuata da un Dirigente Delegato.
Tale figura è obbligatoria in azienda solo nel caso in cui i lavoratori siano soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Gli obblighi del Medico Competente vengono definiti dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/08.
Medico Coordinatore
Il Medico Coordinatore è il medico che coordina l’attività di uno o più Medici Competenti definiti Medici Coordinati.
La nomina del Medico Coordinatore viene adottata nel caso di grandi imprese o di aziende con più unità produttive dislocate sul territorio nazionale. Ruolo principale del Medico Coordinatore è omogeneizzare i protocolli sanitari e la gestione della sorveglianza sanitaria all’interno dell’azienda.
Tale figura è opzionale.
Gli obblighi del Medico Competente vengono definiti dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/08.
Persona Avvertita (PAV)
Nell’ambito dei lavori di natura elettrica in prossimità, sotto e fuori tensione la Persona Avvertita è la persona adeguatamente informata da persone esperte per evitare i rischi correlati all’elettricità.
Tale figura/formazione è obbligatoria solo in caso di lavori di natura elettrica.
Riferimenti legislativi: Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014
Persona Idonea (PEI)
La Persona Idonea è la persona alla quale viene riconosciuta la capacità tecnica per eseguire specifici lavori sotto tensione nell’ambito di lavori di natura elettrica.
Tale figura/formazione è obbligatoria solo in caso di lavori di natura elettrica.
Riferimenti legislativi: Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014
Persona Esperta (PES)
La Persona Esperta è la persona con istruzione, conoscenza ed esperienza professionale tali da consentirle di valutare i rischi ed effettuare attività nell’ambito dei lavori di natura elettrica in prossimità, sotto e fuori tensione.
Tale figura/formazione è obbligatoria solo in caso di lavori di natura elettrica.
Riferimenti legislativi: Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014
Preposto
Il Preposto è la persona che sovrintende e controlla l’attività di altri lavoratori e che ha il compito di garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione dei lavori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa in funzione della natura dell’incarico conferito.
Il preposto non ha compiti direttivi e coincide generalmente con ruoli identificabili come Capo Ufficio, Capo Squadra, Capo Turno, Capo Cantiere etc.
Nel caso in cui un lavoratore coordini il lavoro di altre persone, per esperienza pregressa, capacità o anzianità di lavoro, in assenza di una nomina formale e/o di una specifica formazione, il soggetto viene definito “preposto di fatto” e risponde comunque civilmente e penalmente per il ruolo fattivamente ricoperto.
Tale figura è opzionale.
Gli obblighi del Preposto vengono definiti dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del preposto.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura professionale designata dal Datore di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione aziendale e per supportare l’azienda nell’analisi dei fattori di rischio e nella scelta delle misure di prevenzione e protezione più opportune.
La nomina del RSPP non risulta delegabile da parte del Datore di Lavoro.
Per poter ricoprire il ruolo di RSPP il soggetto deve avere un diploma di scuola media superiore, capacità adeguate alla natura del ruolo ricoperto e specifici requisiti formativi definiti dalla normativa.
Tale figura è obbligatoria in azienda nel caso di uno o più lavoratori dipendenti.
Gli obblighi del servizio di prevenzione e protezione vengono definiti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.
Per approfondimenti sul ruolo del RSPP.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata dai lavoratori che ha il compito di rappresentarli per tutti gli aspetti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso in cui il numero di dipendenti aziendali superi le 15 unità, il RLS viene nominato o eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Tale figura è obbligatoria in azienda nel caso di uno o più lavoratori dipendenti.
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono definiti dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/08.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti dell’azienda, nel caso in cui non venga effettuata l’elezione di un RLS interno.
La nomina del RLST prevede il pagamento di un contributo annuo a carico del Datore di Lavoro, correlato al numero complessivo dei dipendenti.
Tale figura è opzionale (alternativa al RLS).
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale vengono definiti dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/08.
Responsabile dei Lavori (RDL)
Il Responsabile dei Lavori è soggetto che il Committente può nominare, per poter delegare parte o tutti i compiti di controllo e supervisione a questi attribuiti dalla normativa vigente, nell’ambito di un Cantiere Temporaneo e Mobile
Nelle opere pubbliche il Responsabile del Lavori coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Tale figura è opzionale in ambito privato.
I compiti del Responsabile dei Lavori vengono definiti dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/08