Il D.lgs. 81/2008 definisce gli agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Ad oggi, la presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, rappresenta uno dei più diffusi rischi presenti sui luoghi di lavoro. Infatti, contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche e nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende che utilizzano determinati tipi di sostanze (ad esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti, ecc.).
Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio chimico sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.
Classificazione e valutazione della pericolosità degli agenti chimici
Gli agenti chimici vengono suddivisi in:
- Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico;
- Agenti con proprietà tossicologiche.
Gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico sono, a loro volta, suddivisibili in:
- Infiammabili;
- Esplosivi;
- Comburenti;
- Corrosivi.
Gli agenti con proprietà tossicologiche si suddividono in sostanze:
- Nocive;
- Sensibilizzanti;
- Irritanti;
- Tossiche;
- Tetratogene;
- Cancerogene.
Lo strumento per valutare l’eventuale pericolosità di un prodotto chimico è l’etichettatura, definita dal regolamento europeo in vigore dal 1° giugno 2015.
L’etichettatura di pericolosità definisce 9 pittogrammi di rischio, ognuno dei quali mostra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. Ogni pittogramma è riconoscibile per la forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.
Valutazione rischio chimico: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008
L’art. 222 del D.lgs. 81/2008 suddivide gli agenti chimici pericolosi in:
- agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;
Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, tenendo conto ei seguenti fattori:
- le loro proprietà intrinseche;
- il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti;
- tutti gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti
Più specificatamente, l’art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.
Quali sono i fattori di rischio chimico?
Le principali cause da rischio chimico sono:
- Incendi o esplosioni;
- Contatto con agenti chimici;
La maggior parte di infortuni sui luoghi di lavoro da rischio chimico è dovuta da incendi o esplosioni (con e senza sviluppo di fiamme) e può derivare da una combinazione di procedure di lavoro errate con uno o più dei seguenti fattori:
- Attrezzature di lavoro e DPI non adeguati;
- Ambienti che non rispondono ai requisiti di sicurezza;
In genere, le pratiche scorrette derivano da una mancata formazione dei lavoratori; esempi di casi in cui possono verificarsi infortuni con incendi o esplosioni sono:
- Attività di taglio di parti metalliche o saldature in presenza di materiali infiammabili (ad esempio vernici, solventi, polveri di varia natura);
- Utilizzo di attrezzature calde o generanti innesco in ambienti saturi di gas e vapori infiammabili;
- Utilizzo di prodotti infiammabili in contenitori non idonei in ambienti privi di sistemi di aerazione o sistemi anti scintilla;
- Stoccaggio di prodotti infiammabili in prossimità di altre attività lavorative che generano innesco.
Il contatto con agenti chimici, invece, può essere generato da:
- Esposizioni inalatorie o cutanee;
- Mancanza di DPI;
- Materiali pericolosi dovuti alla loro natura, trasformazione e stoccaggio.
In particolare, la maggior parte degli infortuni negli ambienti confinati deriva dall’utilizzo di prodotti volatili che provocano intossicazioni acute in luoghi non dotati di sistemi di ventilazione/aspirazione, assenza di sistemi di rilevamento dedicati, di areazione, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.
Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio chimico deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.
Come viene effettuata la valutazione del rischio chimico?
In alternativa alla misurazione diretta dell’agente chimico, per la valutazione del rischio, è possibile utilizzare sistemi di valutazione che si basano su algoritmi (relazioni di tipo matematico o modelli grafici).
Un modello che si basa su relazioni matematiche è il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con un acronimo MoVaRisCh, che è stato approvato da gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.
Il modello, attraverso l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, consente di classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in:
- Rischio irrilevante per la salute;
- Rischio non irrilevante per la salute.
Un’altra metodologia di valutazione del rischio chimico è CHEOPE-CLP che associa a ciascun agente chimico una serie di indici di pericolo, ciascuno relativo ad una particolare tipologia di pericolo.
Le modalità di esposizione prese in considerazione in questo modello sono:
- Inalazione;
- Contatto con la pelle;
- Ingestione;
- Irraggiamento;
- Onda d’urto.
Per ciascun agente chimico implicato in ciascuna mansione, vengono calcolati, come somma logaritmica, gli indici di rischio complessivi per tipologia di pericolo.
Quando deve essere effettuata la valutazione del rischio chimico?
La valutazione rischio chimico è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche risulti inferiore ai valori limite d’azione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).
L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:
- Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.
Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori esposti agli agenti chimici a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.
La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:
- Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
- Periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente;
- All’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
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