Il D.lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm”.
Gli effetti che le radiazioni ottiche hanno sulla salute dei lavoratori dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente; la possibilità che questi si verifichino e la loro gravità, invece, dipendono dall’intensità della radiazione incidente.
Ai sensi del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e, qualora vengano superati i limiti di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.
Quali sono le radiazioni ottiche artificiali?
Le radiazioni ottiche sono dette naturali quando la sorgente è il Sole; artificiali quando la sorgente non è di origine naturale, ma artificiale.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:
- radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm;
- radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
- radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere classificate in coerenti e incoerenti; le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono) e sono generate da laser; le seconde, invece, emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti.
Appartengono alle radiazioni ottiche pericolose anche i raggi laser, definiti come “l’amplificazione della luce mediante l’emissione stimolata di radiazione”.
Quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a ROA?
Gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali riguardano due organi bersaglio:
- l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina);
- la pelle.
La tipologia degli effetti associati all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali dipende dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della radiazione incidente. L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose.
Gli effetti dannosi più significativi che possono manifestarsi sulla struttura dell’occhio sono:
- fotocheratocongiuntivite (180-330 nm)
- danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta (290-340 nm);
- danno retinico da luce blu (300-550 nm).
Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle, invece, sono:
- eritema (200-400 nm);
- foto invecchiamento cutaneo (220-440 nm);
- tumori della pelle (270-400 nm);
- reazioni fototossiche e fotoallergiche (280-400 nm);
Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta a radiazioni ottiche artificiali, esistono effetti indiretti da tenere in considerazione, quali:
- Disturbi temporanei visivi quali abbagliamento, accecamento dovuti a sovraesposizione a luce visibile;
- Rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse o dal fascio di radiazione.
Ne consegue, quindi, che la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali deve essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.
Valutazione rischio ROA: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?
La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è l’analisi del livello di esposizione a radiazioni cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.
La valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici.
L’art. 216 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.
Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione di cui all’art. 215 (allegato XXXVII);
- qualsiasi effetto diretto e indiretto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Cosa deve fare il Datore di Lavoro per valutare il rischio ROA?
La valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione a radiazioni ottiche artificiali risulti inferiore ai valori limite di esposizione, sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine strumentale, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).
L’esito della valutazione deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:
- Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.
In particolare, ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve:
- censire le proprie attrezzature identificando quelle che possono emettere ROA;
- se presenti, recuperare la documentazione del costruttore;
Alcuni casi in cui si richiede una valutazione del rischio dettagliata sono:
- Laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
- Saldatura elettrica ad arco;
- Sistemi LED per fototerapia;
- Apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico”.
Qualora i livelli di esposizione siano superati, il Datore di Lavoro, secondo l’art. 218 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente; tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.
Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare il Portale Agenti Fisici al seguente link.
Misure di prevenzione e protezione del rischio radiazioni ottiche artificiali
Per ridurre gli effetti provocati da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, tra cui:
- Riduzione del rischio alla fonte con l’adozione di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- Riduzione del tempo di esposizione del lavoratore ad attività lavorativa con livello di esposizione a radiazione rilevante;
- Utilizzo di DPI adeguati per proteggere occhi e pelle (ad esempio occhiali e tute);
Bisogna inoltre considerare la presenza di lavoratori sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti).
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