Il rischio rumore rappresenta un elemento di criticità spesso sottovalutato, che espone i lavoratori non solo al rischio di malattie professionali (tra cui la più comune è l’ipoacusia), ma anche ad infortuni sul lavoro.
Secondo il D.lgs. 81/2008, l’obbligo del Datore di lavoro è analizzare, attraverso il DVR, tale fattore di rischio e individuare le misure più appropriate di prevenzione e protezione.
Rispetto ad altri fattori di rischio, i danni da rumore vengono spesso sottovalutati, poiché i termini di causa-effetto non sono immediatamente visibili; è difficile, infatti, comprendere se la perdita dell’udito (ipoacusia) derivi da fonti di rumore presenti all’interno dell’ambiente lavorativo (tecnoacusia) o da fonti/situazioni esterne (socioacusia).
Rumore: quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?
Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi. Dai dati statistici INAIL appare evidente che l’ipoacusia rappresenti una delle malattie professionali più comuni e che gli effetti più importanti, in fatto di danni provocati da rumore sul luogo di lavoro, sono:
- L’ipoacusia da rumore, ovvero la progressiva riduzione dell’udito;
- La sordità, ovvero la totale perdite dell’udito.
In base al grado di esposizione, è possibile distinguere due situazioni che possono creare danni all’apparato uditivo:
- Esposizione a forte rumore (rumore di picco) che provoca dolore e lacerazioni al timpano (ad esempio un’esplosione).
- Esposizione a rumore tra 80 dB e 87 dB (valore limite ai sensi del D.lgs. 81/2008) che determina una potenziale e progressiva riduzione dell’udito.
Tuttavia, gli effetti sulla salute dei lavoratori non si limitano alla ipoacusia e sordità, ma possono determinare effetti extrauditivi sul sistema neuropsichico (insonnia, affaticamento, nevrosi etc.), cardiocircolatorio (ipertensione, miocardia), respiratorio, intestinale (ulcere), sull’apparato digerente (gastrite) o ancora sull’apparato endocrino (aumento dei livelli di ormoni)
Inoltre, il rumore disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità di accadimento di infortuni sul lavoro.
Ne consegue che la valutazione del rischio rumore debba essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.
Valutazione rischio rumore: cosa stabilisce il D.lgs. 81/2008?
La valutazione rischio rumore è l’analisi del livello di esposizione al rumore dei lavoratori, distinti per gruppi omogenei, all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e in caso contrario che i lavoratori siano dotati di idonei DPI per la protezione dell’udito (otoprotettori) e che siano sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Tale valutazione deve essere effettuata generalmente in modalità strumentale con l’ausilio di un fonometro integratore.
Tale misurazione consente di valutare il livello di pressione acustica (espressa in Decibel) emessa da attrezzature e macchinari presenti nei luoghi di lavoro e più specificatamente in corrisponda dei punti in cui sostano o transitano i lavoratori.
In casi particolari, ovvero quando il livello di esposizione al rumore è modesto e riconducibile a dati presenti in letteratura, la valutazione può essere effettuata senza l’ausilio di strumenti, in questo caso di parla di valutazione del rischio rumore senza misurazione (es. uffici).
La valutazione del rischio rumore, negli ambienti di lavoro, è trattata nel D.lgs. 81/2008 all’interno dei rischi da agenti fisici (Titolo VIII capo II).
Più specificatamente, l’art. 190 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio rumore ed attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.
Nella valutazione rischio rumore il Datore di Lavoro deve considerare:
- Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
- I valori inferiore e superiore di azione pari a 80 e 85 dB;
- Il valore limite di esposizione pari a 87 dB;
- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti
- Le misure preventive da adottare (formazione, addestramento, turnazione del personale, sorveglianza sanitaria, etc)
- Le misure protettive più idonee (DPI per l’udito o otoprotettori).
L’art. 189 del TUSL impone al Datore di Lavoro le azioni di seguito tabellate, in funzione del livello di esposizione al rumore medio ponderato giornaliero dei lavoratori.
Livello di esposizione | Azioni a carico del datore di Lavoro |
>80 dB | · Obbligo di formazione ed informazione per i lavoratori
· Controllo sanitario su richiesta del lavoratore · Obbligo di fornire i mezzi di protezione |
>85 dB | · Obbligo di usare/far usare i DPI
· Obbligo di sorveglianza sanitaria |
>87 dB | · Individuazione delle cause di esposizione
· Modifica dei processi per ridurre l’esposizione · Modifica delle misure di protezione |
Essendo stato cancellato il registro degli esposti per il rumore, non è di fatto consentito il superamento del livello massimo di esposizione pari a 87 dBA.
Quando è obbligatorio effettuare la valutazione rischio rumore?
La valutazione del rischio rumore è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il livello di esposizione al rumore (Lex) risulti inferiore 80 DB(A), sia necessario riportare nel DVR l’indicazione circa l’assenza di tale fattore di rischio, nonché gli elementi a sostegno di tale affermazione.
Un utile strumento per comprendere se la propria attività sia soggetta all’obbligo di misurazioni fonometriche è l’elenco di attività e mansioni con Lex normalmente minori di 80 DB(A) riportato nell’Allegato 2 del PAF (Portale Agenti Fisici) e consultabile al seguente link.
Nel caso in cui la valutazione venga effettuata mediante indagine fonometrica, sarà necessario predisporre un documento specifico che costituisce parte integrante del DVR (sotto forma di Allegato).
L’esito della valutazione del rumore deve quindi essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui e ove previsto:
- Piano Operativo della Sicurezza (POS);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
- Informativa sui rischi
Come si effettua una corretta valutazione rischio rumore?
La valutazione dei livelli di rumore in ambiente lavorativo serve a identificare la presenza di fonti acustiche che possono compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti.
La valutazione rischio rumore è richiesta in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo e deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
In base alla gravità di rischio si distinguono due casi:
- Valutazione del rischio rumore senza misurazioni attraverso l’ausilio dei dati presenti in letteratura
- Valutazione del rischio con misurazioni fonometriche.
Nello specifico la valutazione strumentale del rumore viene eseguita mediante l’utilizzo di fonometri, strumenti in grado di quantificare i livelli di Decibel nell’arco temporale delle otto ore lavorative, restituendo valori di fondo e di picco che, confrontati con i valori limite definiti per legge, danno una chiara indicazione sulla necessità o meno di dover adottare misure preventive e/o protettive.
Tale valutazione strumentale dovrà quantomeno contenere le seguenti informazioni e/o specifiche:
- Data e firma del tecnico che ha effettuato la valutazione
- Data e firma del Datore di Lavoro, del RSPP del Medico Competente e del RLS
- Dati relativi al fonometro utilizzato
- Certificato di taratura del fonometro in corso di validità
- Valutazione del livello di esposizione per gruppi omogenei dei lavoratori
- Indicazioni circa i DPI più appropriati in funzione della tipologia di rumore (suoni acuti o gravi) e del livello di esposizione.
- Considerazioni riguardanti l’ergonomia dei DPI da utilizzarsi in relazione alle procedure operative di lavoro nonché alla compatibilità con altri DPI in dotazione ai lavoratori.
Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare la linea Guida Inail su rischio rumore del settembre 2015 al seguente link.
Valutazione rischio rumore: ogni quanti anni va aggiornata
L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
Ma quali sono i motivi per cui è necessario effettuare l’aggiornamento della valutazione del rischio rumore?
Sostanzialmente i motivi principali sono:
- L’introduzione di nuovi macchinari
- La vetustà dei macchinari esistenti con presumibile aumento del livello di rumorosità emesso dagli stessi
- Modifiche dei processi lavorativi con conseguente variazione dei livelli di esposizione media ponderata giornaliera.
Da quanto sopra emerge che la valutazione del rischio rumore debba essere aggiornata anche prima della naturale scadenza quadriennale, quando i processi o l’introduzione di nuove macchine modifichino sostanzialmente il livello di rumorosità dei luoghi di lavoro.
Misure di prevenzione e protezione del rischio rumore
Per ridurre i danni provocati da rumore sui luoghi di lavoro, è possibile adottare varie misure di prevenzione e protezione, tra cui:
- Ridurre il rumore alla fonte con l’adozione di attrezzature con bassa emissione di rumore;
- Isolare la sorgente sonora utilizzando materiali assorbenti per pareti, muri e soffitti degli ambienti di lavoro;
- Limitare il tempo di esposizione del lavoratore;
- Utilizzare i DPI come cuffie, tappi monouso, tappi auricolari modellati, caschi per il rumore;
- Sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di proteggere l’udito.
Valutazione rischio rumore con Safetyone
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