In riferimento al quesito principale posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
La detrazione con massimale per singola unità immobiliare pari a 96.000 euro viene incrementata nella misura del 110 per cento raggiungendo un massimale di 105.600 euro.
Pertanto l’acquirente, titolare del credito, potrà decidere se detrarlo in 5 quote annuali di pari importo, oppure effettuare una cessione all’impresa, come sconto in fattura, o ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Allegati:
- Risposta n. 325 del 9/09/2020
- Superbonus – detrazione delle pese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche – Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)