La formazione in tempi di Coronavirus diventa un tema centrale. Questo soprattutto in relazione all’obbligatorietà imposta dal legislatore nell’ambito dei vari DCPM e delle linee guida emesse dall’Istituto superiore di Sanità. La formazione a tema “sicurezza sul lavoro Milano“, come in altre città del nord Italia, particolarmente colpite dal virus, è stata spesso oggetto di discussione nell’ambito di webinar e di videoconferenze. Molti Datori di Lavoro, consulenti ed RSPP si sono posti delle ragionevoli domande. Il dubbio era se fosse sufficiente informare i lavoratori sul rischio Covid-19, o se invece fosse più opportuno effettuare un vero e proprio corso di formazione. Corsi di formazione che avrebbero dovuto prevedere, modalità documentate come e-learning o FAD, ad esclusione della formazione in aula ad oggi ancora vietata.
D.Lgs. 81/08 e obblighi di formazione
Prima di arrivare alla mia personale opinione sul tema, ritengo sia opportuno fare un breve excursus normativo. Vediamo quindi gli obblighi di formazione e alcune sentenze della Corte di Cassazione (che in questi anni si è più volte espressa su tale tema). L’art. 37 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, sulla Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, recita: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, il comma 3 sempre dello stesso articolo riporta: “Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto”. Non meno importante il comma 6 in cui si afferma che “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Le Sentenze della Corte di Cassazione
A quanto sopra esposto, si aggiunge la Cassazione penale 5 ottobre 2017, n. 45808 che sottolinea: “I doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli imputati, in quanto datori di lavoro ‘mandanti’ sorgono dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (art. 15, D.Lgs. n. 81/2008) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008)”. Analogamente la Cassazione 31 gennaio 2017, n. 4706 riporta: “Le misure atte a prevenire il rischio vanno progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto ‘dinamico’ del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.
Sicurezza sul lavoro: Milano città da formare
Secondo quanto recentemente affermato dal noto ex Magistrato Raffaele Guariniello sulla pubblicazione “La sicurezza al tempo del coronavirus” edito da Wolters Kluwer Italia “Senza un’adeguata formazione del lavoratore sul rischio coronavirus e sulle misure di contrasto, il datore di lavoro si sentirà dire dalla Cassazione: “non è decisiva la circostanza che il lavoratore abbia posto in essere un comportamento colposo, imprudente, negligente, ove si tratti di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro”
Sicurezza sul lavoro: Milano oggi ai tempi del Coronavirus
Per cercare di rispondere alla domanda: è sufficiente l’informazione visto che i DPCM fanno esplicito riferimento ad un obbligo informativo? La mia personale posizione e di molti autorevoli consulenti è che i Decreti Legislativi hanno un valore gerarchico superiore ai DPCM (per non parlare di eventuali Linee Guida anche se emesse da Istituti Pubblici). In ogni caso la formazione “documentata” attraverso un foglio firme ed un attestato, è sicuramente più tutelante per un Datore di Lavoro. In conclusione, possiamo quindi affermare che la formazione in ambito sicurezza sul lavoro Milano e in altre città metropolitane, rappresenta un tassello indispensabile. Dove il rischio di aggregazione risulta nettamente maggiore, un sistema di gestione della sicurezza efficacemente attuato, è essenziale. Inoltre rappresenta uno strumento di tutela legale del Datore di Lavoro. Nel caso in cui si dovesse riscontrare un caso di Coronavirus all’interno della propria azienda, sarà possibile seguire direttive precise.