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Sicurezza sul Lavoro: la gestione del rischio da interferenze

Interferenze suoi luoghi di lavoro
IN QUESTO ARTICOLO:

Come gestire i rischi di natura interferenziale

La realizzazione di un’opera o l’organizzazione di un’attività lavorativa in un’impresa comporta la progettazione e l’esecuzione di una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento. La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.

Tale situazione si può riscontrare sia all’interno di un luogo di lavoro sia all’interno di un cantiere.

Nel luogo di lavoro le interferenze sono rappresentate dalla coesistenza dell’attività lavorativa dei dipendenti e di quella di imprese addette alla manutenzione di materiali e attrezzature, alle pulizie dei locali, ecc.

All’interno di un cantiere è possibile che siano progettate e realizzate attività di idraulica, attività volta a realizzare un impianto elettrico o attività di muratura.

 

Cosa dice la giurisdizione in merito ai rischi da interferenze?

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza e l’ha individuato in un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale o tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore.

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che il rischio da interferenze rappresenta un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessita di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti.

L’ambito in cui il rischio da interferenze si riscontra, quindi, è quello dell’appalto o della somministrazione di lavoro o in ogni caso in tutte le situazioni in cui il committente conferisce incarico a una impresa o a un lavoratore autonomo per la realizzazione di una attività lavorativa.

L’esistenza dei rischi interferenziali comporta l’attribuzione di obblighi specifici al Committente.

L’articolo 26 co. 2 lett. b) del D.lgs. 81/2008 prevede il dovere del committente di “coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (link).

La ratio della norma, dunque, è quella di tutelare i lavoratori appartenenti a imprese diverse e che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

È dovere del committente anche quello di attivarsi e di promuovere percorsi di informazione e cooperazione, al fine di realizzare e predisporre soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa

Per tali motivi, il committente o il datore di lavoro devono redigere il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto in modo costante dell’obbligo di elaborazione del DUVRI e ne ha definito il contenuto, che deve fare riferimento a tutte le attività preventive, poste in essere da tutte le imprese presenti nel luogo di lavoro e che possano contenere ed evitare “contatti rischiosi”.

Pertanto, anche se il personale della ditta appaltatrice opera autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, questo deve esser messo in condizione di conoscer preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento all’attività lavorativa che deve svolgere. Si precisa che l’obbligo di mettere a disposizione del personale della ditta appaltatrice le conoscenze sui rischi presenti è posto a carico dell’appaltatore.

È palese, quindi, la responsabilità del Committente nella analisi dei rischi interferenziali e nella redazione del DUVRI.

Un’esclusione della responsabilità dell’appaltante è configurabile solo qualora all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltante.

 

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